Ai lavoratori dipendenti gli assegni per nucleo familiare vanno anticipati e recuperati tramite compensazione con i contributi dovuti per il mese stesso.
Non rappresentano quindi un costo per i datore di lavoro.
Con risoluzione n. 92/E del 30/10/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione compete solamente se il tragitto comprende un Comune diverso da quello ove il lavoratore risiede o, in alternativa, ove il lavoratore abitualmente presta la sua opera.
Qualora però il tragitto tra la propria abitazione e la località di missione risultasse superiore alla distanza tra la sede abituale di lavoro e la località di missione, il rimborso per la differenza tra le due distanze risulterebbe reddito imponibile.