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Trasferte e trasfertisti

Ultimo aggiornamento 06/12/2016

DEFINIZIONE DI TRASFERTA

Si intende per trasferta l’invio del lavoratore in una località diversa da quella in cui abitualmente svolge la sua opera.

SPESE DI VIAGGIO

Le spese di viaggio sono a carico del datore di lavoro, che quindi le deve rimborsare al lavoratore se sono state anticipate da costui.

RIMBORSO KILOMETRICO

Il lavoratore, se ha usato il proprio automezzo per il viaggio, ha diritto al rimborso della spesa sostenuta in base al tariffario ACI (Automobil Club Italiano).
Anche se la sentenza della Corte di Cassazione n. 2419/2012 ha sancito l'inesistenza di obblighi al riguardo, è conigliabile che il datore di lavoro si munisca di una apposita richiesta scritta al fine di dimostrare che il rimborso riguarda esclusivamente una spesa sostenuta per motivi di lavoro e quindi è esente da contributi e ritenute fiscali.

DALL'ABITAZIONE AL POSTO DI LAVORO

Le spese sostenute dal lavoratore per recarsi dall’abitazione al posto di lavoro e relativo ritorno sono a suo carico.
L’eventuale somma rimborsata dal datore di lavoro costituirebbe retribuzione e quindi sarebbe assoggettata a contributi e ritenute fiscali.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Durante la trasferta le spese di vitto e alloggio sono a carico del datore di lavoro, che quindi le deve rimborsare al lavoratore se sono state anticipate da costui, alternativamente:
  • a piè di lista, cioè per il loro esatto ammontare, a fronte di una richiesta scritta del lavoratore corredata dalle apposite ricevute;
  • in misura forfettaria (indennità di diaria) a fronte di una richiesta scritta del lavoratore, tenendo presente che alcuni Contratti di Lavoro prevedono importi minimi. 

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE

Sia i rimborsi kilometrici che quelli a piè di lista sono totalmente esenti da contributi e da ritenute fiscali, purché documentati e corrispondenti esattamente alla spesa sostenuta.
Ai sensi dell'articolo 48 del Testo Unico n. 917/1986 le indennità di diaria sono esenti fino al limite di euro 46,48 giornaliere per trasferte in Italia e fino al limite di euro 77,47 per trasferte all’estero e tali limiti valgono anche quando la trasferta non copre l’intera giornata.
Con nota del 21/04/2010 il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'erogazione di indennità di trasferta in misura superiore a quella stabilita dalla contrattazione collettiva ma comunque all'interno dei suddetti limiti di esenzione non determina una retribuzione da assoggettare a contribuzione.

INDENNITA’ MISTA A RIMBORSO

Come confermato dalla circolare INPS n. 41/1998, l’indennità di diaria giornaliera è esente da contributi e ritenute fiscali:
  • fino a euro 15,49 in Italia ed euro 25,82 all’estero se aggiunta al rimborso o alla fornitura sia di alloggio che di vitto;
  • fino a euro 30,99 in Italia ed euro 51,65 all’estero se aggiunta al rimborso o alla fornitura del solo alloggio o del solo vitto.

REGISTRAZIONE NEL LIBRO UNICO

Sia i rimborsi spese che le trasferte, anche se esenti da contributi e ritenute fiscali, vanno riportati nel Libro Unico del Lavoro.
Non vanno comunque riportati gli importi rimborsati al lavoratore a fronte di fatture o altri documenti intestati direttamente all’azienda.   

TRASFERTE E RIMBORSI A COLLABORATORI

Le stesse norme si applicano anche i collaboratori coordinati e continuativi, essendo stati gli stessi assimilati, in materia fiscale, ai lavoratori dipendenti.

TRASFERTA IN GIORNI NON LAVORATIVI

La sentenza della Cassazione Sezione Lavoro n. 12895 del 05/09/2002 ha sancito che, se la trasferta include giornate non lavorative, come ad esempio  le domeniche e i giorni di riposo infrasettimanale, la relativa indennità compete al lavoratore anche per tali giornate.   

ORE DI VIAGGIO PER RECARSI IN TRASFERTA

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 15/2010, ha chiarito che il tempo impiegato dal lavoratore inviato in trasferta per raggiungere il luogo provvisorio di lavoro non va considerato come prestazione d'opera e quindi non va retribuito, a meno che non lo preveda la contrattazione collettiva (come, ad esempio, il C.C.N.L. del settore Industria Metalmeccanica).

TRASFERTISTI: REGIME CONTRIBUTIVO E FISCALE

L’art. 7 quinques della legge 225/2016 ha definito come trasferisti i lavoratori per  quali sussistono contemporaneamente questi 3 requisiti:

  1. la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  2. lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta. 

Per tali lavoratori, a differenza di quelli per i quali la trasferta rappresenta un evento saltuario, è prevista l’esenzione del 50% per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte, senza quindi alcun trattamento di favore per i rimborsi spese.