L’art. 7 quinques della legge 225/2016 ha definito come trasferisti i lavoratori per quali sussistono contemporaneamente questi 3 requisiti:
- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta.
Per tali lavoratori, a differenza di quelli per i quali la trasferta rappresenta un evento saltuario, è prevista l’esenzione del 50% per le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte, senza quindi alcun trattamento di favore per i rimborsi spese.