Per essere riconosciuti come appartenenti alle categorie protette, i lavoratori debbono risultare iscritti in apposite liste gestite dalle Provincie, come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 76 del 24/11/1999.
E' alle Provincie che i datori di lavoro, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, debbono rivolgersi per l'assunzione del disabile, che può essere:
- nominativa, quando si tratta di un lavoratore già scelto dallo stesso datore di lavoro;
- numerica, quando il datore di lavoro chiede, anche tramite il prospetto informativo periodico, l'invio presso la sua azienda di un lavoratore, da lui non conosciuto, sulla base delle mansioni da affidargli.
L'assunzione del disabile può essere nominativa:
- per tutti i disabili assunti da datori di lavoro che occupano tra 15 e 35 dipendenti, dai partiti politici, dalle organizzazioni sindacali e sociali e dagli enti da essi promossi;
- per il 50% dei disabili assunti da datori di lavoro che occupano tra 36 e 50 dipendenti;
- per il 60% dei disabili assunti da datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti;
- per tutti i disabili psichici previa convenzione con il servizio provinciale competente;
- per tutti i disabili assunti da aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge 68/1999, occupavano tra 36 e 50 dipendenti, con almeno il 50% delle assunzioni obbligatorie già effettuate;
- per tutti i disabili assunti da aziende che, al momento dell'entrata in vigore della legge 68/1999, occupavano più di 50 dipendenti, con almeno il 40% delle assunzioni obbligatorie già effettuate.
La richiesta di avviamento al lavoro del disabile, numerica o nominativa, non solleva il datore di lavoro dall'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di assunzione come per gli altri lavoratori.
Con riguardo alle richieste numeriche non seguite dall'avviamento al lavoro di appartenenti alle categorie protette, il Ministero del Lavoro ha espresso un suo parere in data 18/03/2003.