La somministrazione dei pasti non costituisce imponibile fiscale e contributivo in questi casi (art. 51, c. 2, lett. c), D.P.R. 917/1986):
- se effettuata tramite mense aziendali gestite dal datore di lavoro o da terzi con lui convenzionati;
- se effettuata tramite il rilascio di buoni pasto cartacei collegati all’effettiva presenza al lavoro e nel limite di euro 4,00 giornalieri di valore;
- se effettuata tramite il rilascio di buoni pasto in forma elettronica collegati all’effettiva presenza al lavoro e nel limite di euro 8,00 giornalieri di valore;
- se retribuita in denaro, nel limite di euro 5,29 giornalieri, esclusivamente ad addetti a cantieri edili, ad addetti ad altre strutture a carattere temporaneo oppure ad occupati stabilmente in zone carenti di servizi di ristorazione.
Come da circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 326/E del 23/12/1997 e 188/E del 16/07/1998 l’esenzione è applicabile ai buoni pasto solo se gli stessi riguardano la generalità dei dipendenti o categorie omogenee degli stessi.
Il Decreto Ministeriale n 122/2017 ha ammesso la fruizione di più buoni pasto in forma elettronica in un’unica soluzione, per un numero comunque non superiore ad otto.
Con risoluzione n. 118/E del 2006 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell'ambito dei suddetti limiti, l'esenzione fiscale e contributiva è riconosciuta anche nel caso di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dal fatto che il lavoro venga svolto senza intervallo nella stessa giornata.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 21290/2016 ha sancito che la somministrazione dei pasti da parte di un datore di lavoro ai propri dipendenti, oltre a non essere assoggettabile ad Iva, non costituisce imponibile ai fini delle imposte sui redditi.