I soggetti che esercitano abitualmente, anche se non esclusivamente, attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo alla Gestione separata INPS.
Questi soggetti possono addebitare ai committenti una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4% dei compensi lordi.
La suddetta percentuale non varia anche quando il contributo complessivamente dovuto è minore a causa della contemporanea iscrizione ad altra Cassa professionale autonoma o alla percezione di una pensione.
La risoluzione del 11/07/1996 n. 109 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la somma addebitata al committente come rivalsa deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto e concorre a formare la base imponibile dell’imposta IVA.
Il messaggio INPS n. 7751/2012 ribadisce che il professionista può non applicare tale rivalsa, rimanendo comunque obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione separata, che calcolerà sul reddito netto di lavoro autonomo riportato nella dichiarazione annuale dei redditi.
Il calcolo dell’eventuale rivalsa, inoltre, va effettuato sui compensi lordi, senza applicazione di un massimale, mentre la contribuzione è dovuta ed entro il massimale annuo di cui all’art. 2, co. 18, Legge 335/1995.