In base ai commi 16,17,18 dell’articolo 1 della legge n. 92/2012 e come confermato dalla circolare INPS n. 128/2012, dal 01/01/2013, è possibile l’assunzione di apprendisti direttamente o tramite somministrazione, in ogni caso entro il limite numerico di:
- 3 apprendisti ogni 2 lavoratori specializzati in forza, se l’azienda occupa più di 9 dipendenti;
- tanti apprendisti quanti sono i lavoratori specializzati in forza, se l’azienda non occupa più di 9 dipendenti.
Inoltre, per le aziende che occupano più di 9 dipendenti, l’assunzione di apprendisti è possibile se nei 36 mesi precedenti risultano confermati almeno il 30% dei contratti di apprendistato venuti a scadere (50% dal 18/07/2015).
Dal computo vanno comunque esclusi i contratti non confermati in periodo di prova, per giusta causa o per dimissioni dell’apprendista.
E’ ammessa comunque l’assunzione di un solo apprendista in mancanza dei suddetti requisiti numerici.
Il contratto di apprendistato stipulato in violazione delle suddette regole viene automaticamente trasformato in un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.