In mancanza di una normativa al riguardo, sono i Contratti Collettivi di Lavoro che possono stabilire eventuali rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore o dai suoi familiari a causa del trasferimento.
Il comma 7 dell’art. 51 del D.P.R. 917/1986 ha previsto l’esenzione contributiva e fiscale, nella misura del 50%, delle indennità di trasferimento, di prima sistemazione ed equipollenti nei limiti di:
- euro 1.549,37 se il trasferimento avviene nell’ambito del territorio nazionale;
- euro 4.648,11 se il trasferimento avviene al di fuori del territorio nazionale.
Se le suddette indennità vengono corrisposte più volte, l’esenzione si applica limitatamente ai 365 giorni successivi alla data del trasferimento.
Nel caso di trasferimento all’estero seguito, entro i successivi 36 giorni, da un secondo trasferimento in Italia, secondo la circolare n. 326/1997 del Ministero delle Finanze il limite di esenzione è dato dalla somma tra quelli sopra esposti, ovvero euro 6.197,48.
Inoltre sono completamente esenti da contributi e ritenute fiscali, purché adeguatamente documentati, i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore, a causa del trasferimento:
- per il viaggio effettuato da lui stesso e dai familiari fiscalmente a carico:
- per il trasloco;
- per gli oneri relativi al recesso dall’eventuale contratto di locazione.