La circolare INPS n. 110/2001 ha individuato i casi nei quali si configura l’evasione contributiva e tra questi:
- la mancata iscrizione all'INPS;
- la mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti;
- l'infedele registrazione delle retribuzioni;
- la mancata denuncia di specifiche partite;
- omessa o tardiva presentazione delle denuncie obbligatorie e la loro infedeltà.
Come da circolare INPS n. 75/2014, nel caso di evasione contributiva al datore di lavoro viene applicata una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; tale sanzione non può comunque eccedere il 60% del debito.
La circolare prevede tuttavia il riconoscimento della omissione contributiva, con sanzione ridotta al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e comunque nella misura massima del 40% del debito, se il datore di lavoro spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, denuncia la sua situazione debitoria pagando i contributi stessi entro i successivi 30 giorni.