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Infortuni sul lavoro

Ultimo aggiornamento 14/11/2017

PRIMI ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro occorre far accompagnare immediatamente l’infortunato al più vicino posto di Pronto Soccorso o ambulatorio INAIL, possibilmente fornendo all’accompagnatore una richiesta scritta di visita medica.
Tale richiesta va redatta su appositi moduli oppure su carta libera.

COMUNICAZIONE PER PROGNOSI FINO A 3 GIORNI

Come riportato nella circolare INAIL  n. 42/2017, in caso di infortunio sul lavoro per il quale venga stabilita l’inabilità al lavoro per un periodo non superiore a 3 giorni di calendario, escludendo dal computo il giorno nel quale è avvenuto l’incidente, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del relativo certificato medico.

DENUNCIA PER PROGNOSI OLTRE 3 GIORNI

L’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 recita testualmente "Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico".
La circolare INAIL n. 22/1998 fornisce importanti precisazioni relativamente alla scadenza dei 2 giorni, in particolare nei casi in cui:

  • il datore di lavoro non viene in possesso del certificato medico nello stesso giorno dell’infortunio;
  • la scadenza del termine coincide con un giorno festivo;
  • la prognosi iniziale non superiore a i tre giorni viene prorogata oltre tale termine;
  • si tratti di infortunio mortale o con pericolo di morte.

DATI OCCORRENTI PER LA DENUNCIA

Per la denuncia occorrono, oltre al nominativo dell’infortunato, l’ora, il giorno, il luogo esatto, la descrizione dell’infortunio e le generalità di eventuali testimoni.

ABOLITA LA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI

Come confermato dalla circolare INAIL n. 92/2015, l'art. 21 comma 4 del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha eliminato l'obbligo della conservazione del registro infortuni con effetto dal 23 dicembre 2015, con contestuale abolizione delle relative sanzioni.

INDENNITA’ A CARICO INAIL

Considerando i giorni di calendario e partendo dal giorno successivo a quello dell’infortunio, l’INAIL eroga i 60% della retribuzione per i giorni di inabilità dal 4° al 90° e del 75% per i giorni successivi.
Tali percentuali vengono calcolate sulla retribuzione maturata nei 15 giorni immediatamente precedenti la data dell’incidente.

INTEGRAZIONE A CARICO AZIENDA

Sono a carico dell’azienda:
  • il 100% della retribuzione per il giorno dell’incidente, indipendentemente dall’ora in cui è avvenuto,
  • i tre giorni seguenti a suo completo carico nella misura prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro,
  • i giorni successivi ad integrazione di quanto corrisposto dall’INAIL nella misura prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro.

INFORTUNIO IN ITINERE

Gli infortuni avvenuti al di fuori della prestazione lavorativa vengono trattati come malattia.

Tuttavia vengono riconosciuti dall’INAIL anche gli infortuni occorsi durante il tragitto percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, sia all’andata che al ritorno.   
La sentenza n. 10028/2010 della Corte di Cassazione ha sancito che, tuttavia, non può essere considerato in itinere e quindi va trattato come una malattia l'infortunio occorso sotto la propria abitazione, vale a dire in un luogo privato diverso dalla pubblica strada.
Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, inoltre, la Cassazione ha affermato che l'infortunio in itinere, in caso di uso di un mezzo proprio, può essere riconosciuto solo se non esista la possibilità della fruizione di mezzi pubblici.
Con nota n. 8476 del 07/11/2011, l’INAIL ha ammesso il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro in itinere anche nel caso di uso di bicicletta privata e di fruizione del bike sharing, non potendosi configurare in quest’ultimo caso l’uso di mezzi pubblici.

Con sentenza n. 11545/2012 la Corte di Cassazione ha riconosciuto indennizzabili come infortunio sul lavoro le lesioni causate da uno scippo subito durante il tragitto abituale tra il domicilio e il luogo di lavoro.

L’art. 5 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (commi 4 e 5), ha sancito che l’infortunio in itinere va riconosciuto, nel caso in cui il lavoratore stia percorrendo la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro in bicicletta, anche se sono disponibili mezzi pubblici con orari compatibili con il turno di lavoro, anche se il tragitto è percorribile a piedi e indipendentemente dall’esistenza di piste ciclabili.

DIRITTO DI RIVALSA

Se l’infortunio scaturisce da una colpa di terzi (es. un dipendente che, usando l’automobile per lavoro, viene investito da un altro automezzo) l’azienda può chiedere al responsabile il risarcimento del costo sostenuto per la retribuzione a suo carico durante il periodo di inabilità del lavoratore.

PAGAMENTO DELL’INDENNITA’

Se anticipa in busta paga l’indennità a carico INAIL, l’azienda può chiedere all’Istituto di ricevere il relativo importo tramite assegno a lei intestato o tramite bonifico sul suo c/c bancario. 

CERTIFICATI MEDICI

Dopo il primo certificato, l’infortunato è tenuto a consegnare eventuali certificati successivi per proroga di inabilità e, a differenza della malattia, può riprendere servizio solo consegnando un certificato attestante l’avvenuta guarigione.
La nota n. 295/2015 del Ministero del Lavoro ha chiarito che l’invio del certificato medico relativo all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale è obbligatorio solamente se richiesto dall’INAIL  e nei termini indicati dallo stesso Istituto nella richiesta.
Non è quindi obbligatorio l’invio del certificato, da parte del datore di lavoro, contestualmente alla denuncia di infortunio.

VISITE FISCALI DI CONTROLLO

La sentenza della Corte di Cassazione n. 15773 del 09/11/1992 ha sancito il diritto, da parte del datore di lavoro, di predisporre visite mediche di controllo nei confronti del lavoratore assente per infortunio sul lavoro, che comunque debbono essere richieste all'I.N.P.S. o all'A.S.L. e non all'I.N.A.I.L.
La stessa sentenza ha inoltre ammesso la possibilità, da parte dei Contratti Collettivi di lavoro, di stabilire fasce orarie di reperibilità, rettificando parzialmente una precedente 
sentenza del 02/06/1998  che sanciva l'inesistenza di tali fasce orarie nel caso di infortunio sul lavoro.

LESIONI PROVOCATE DA RISSA IN AZIENDA

La sentenza n. 1718/2006 della Cassazione Civile, sezione lavoro, ha precisato che non possono essere considerate derivanti da infortunio sul lavoro, e quindi non possono essere indennizzate dall'INAIL, le conseguenze di una rissa avvenuta all'interno di una azienda.    

INFORTUNIO DEL LAVORATORE INVIATO ALL’ESTERO

Con lettera del 01/08/2013 l’INAIL ha chiarito che, in base al regolamento comunitario, il lavoratore che dovesse subire un infortunio sul lavoro durante il distacco o la trasferta in un altro paese della Comunità Europea ha comunque diritto alle conseguenti prestazioni mediche e all’indennità economica da parte dell’INAIL.

A tale riguardo l’Istituto suggerisce ai datori di lavoro la preventiva richiesta del modulo PD DA1, anche con validità semestrale o annuale, da consegnare al lavoratore interessato, precisando che comunque il mancato espletamento di questa formalità non comporta sanzioni.

INAIL PD DA1 INAIL PD DA1 [101 Kb]

ABOLITO L’INVIO DELLE DENUNCIE ALL’AUTORITA’ DI P.S.

Come riportato nella circolare INAIL N. 10/2016, il comma 1 lettera C del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha abolito, con decorrenza dal 22/03/2016, l’obbligo dell’invio, da parte del datore di lavoro, di una copia della denuncia di infortunio all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.