Gli infortuni avvenuti al di fuori della prestazione lavorativa vengono trattati come malattia.
Tuttavia vengono riconosciuti dall’INAIL anche gli infortuni occorsi durante il tragitto percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, sia all’andata che al ritorno.
La sentenza n. 10028/2010 della Corte di Cassazione ha sancito che, tuttavia, non può essere considerato in itinere e quindi va trattato come una malattia l'infortunio occorso sotto la propria abitazione, vale a dire in un luogo privato diverso dalla pubblica strada.
Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, inoltre, la Cassazione ha affermato che l'infortunio in itinere, in caso di uso di un mezzo proprio, può essere riconosciuto solo se non esista la possibilità della fruizione di mezzi pubblici.
Con nota n. 8476 del 07/11/2011, l’INAIL ha ammesso il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro in itinere anche nel caso di uso di bicicletta privata e di fruizione del bike sharing, non potendosi configurare in quest’ultimo caso l’uso di mezzi pubblici.
Con sentenza n. 11545/2012 la Corte di Cassazione ha riconosciuto indennizzabili come infortunio sul lavoro le lesioni causate da uno scippo subito durante il tragitto abituale tra il domicilio e il luogo di lavoro.
L’art. 5 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 (commi 4 e 5), ha sancito che l’infortunio in itinere va riconosciuto, nel caso in cui il lavoratore stia percorrendo la distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro in bicicletta, anche se sono disponibili mezzi pubblici con orari compatibili con il turno di lavoro, anche se il tragitto è percorribile a piedi e indipendentemente dall’esistenza di piste ciclabili.