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Giornalisti e pubblicisti

Ultimo aggiornamento: 29/05/2010

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

L'articolo 45 della Legge n. 69/1963 stabilisce che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, sia in forma subordinata che in forma autonoma, se non è iscritto nel corrispondente Albo.

ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

L’inosservanza del suddetto articolo di legge fa scattare le sanzioni previste dagli articoli 348 e 498 del Codice Penale.
Nel caso tuttavia la prestazione effettuata avesse le caratteristiche del lavoro subordinato, al lavoratore spetterebbe comunque la retribuzione prevista dal Contratto Collettivo o, se più favorevole, da quanto pattuito con il datore di lavoro.  
Inoltre, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione è ammessa, da parte di un lavoratore non iscritto all’Ordine, la collaborazione occasionale anche se retribuita, non essendo previsto un registro per praticanti pubblicisti.

PUBBLICISTI

L’articolo 1 della Legge n. 69/1963 definisce pubblicisti coloro i quali svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

DIRETTORI E VICEDIRETTORI

La sentenza della Corte di Cassazione n. 98 del 10/07/1968 ha stabilito che le mansioni di direttore e vicedirettore non debbono necessariamente essere ricoperte da giornalisti professionisti, ma possono essere espletate anche da pubblicisti.

PRATICHE DI ASSUNZIONE

L’assunzione del giornalista comporta gli stessi adempimenti previsti per gli altri lavoratori, compresa la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego.
Il Contratto Collettivo di Lavoro dispone comunque l’obbligo, all’atto dell’assunzione, di informare il lavoratore circa la testata per la quale egli dovrà operare.
E’ inoltre previsto, dalla circolare INPGI n. 1 del 2007, l’obbligo di inoltrare all’istituto entro 5 giorni il modello ISCR/GIO debitamente compilato

REGISTRAZIONI NEL LIBRO UNICO

Come precisato dalla circolare INPGI n. 05 del 01/10/2008, anche i giornalisti professionisti, i praticanti giornalisti e i pubblicisti vanno registrati nel Libro Unico del Lavoro.

FORME DI COLLABORAZIONE

Il Contratto Collettivo prevede tre forme diverse di collaborazione dei giornalisti professionisti, ovvero:
  • collaborazione quotidiana ed organica;
  • collaborazione fissa;
  • corrispondenza.
     

COLLABORAZIONE QUOTIDIANA E ORGANICA

La collaborazione quotidiana ed organica viene resa nell’ambito di una redazione dalle figure di:
  • redattore;
  • inviato speciale;
  • capo servizio;
  • redattore capo;
  • direttore.
  •  

COLLABORAZIONE FISSA

La giurisprudenza ritiene i collaboratori fissi previsti dal Contratto Collettivo i lavoratori subordinati quando sussistono:
  1. la continuità della prestazione ancorché non giornaliera;
  2. il vincolo di dipendenza;
  3. la responsabilità di un servizio.
Il collaboratore fisso pertanto, pur non fornendo una prestazione giornaliera, presta la sua opera con continuità curando il servizio affidatogli anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.   

CORRISPONDENZA

Secondo la giurisprudenza il corrispondente è un giornalista con le stesse caratteristiche del collaboratore fisso ma con incarico non limitato ad un solo settore ma esteso a tutte le notizie di uno specifico territorio.

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66/2003, escludendo condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, non rientrano nella disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3 dello stesso decreto i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi.
Il lavoro giornalistico, inoltre, rientra tra le attività per le quali il riposo settimanale può essere goduto in una giornata diversa dalla domenica.

CONTRIBUTI I.N.P.G.I.

L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) è stato istituito con la legge 1564 del 1951 e allo stesso, oltre che per i giornalisti professionisti e i praticanti giornalisti, vanno versati i contributi per i giornalisti pubblicisti operanti come lavoratori subordinati ai sensi del comma 1 dell’articolo 38 della Legge 416/1981.

VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL’INPGI

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, vanno versati all’INPGI, tramite modello F24/accise, i contributi dovuti per:
  • Fondo pensioni;
  • Disoccupazione;
  • Fondo Garanzia del TFR;
  • Cassa assegni familiari;
  • Assicurazione infortuni (in cifra fissa, da corrispondersi per ogni giornalista inclusi i praticanti);
  • Prestazione integrativa all'atto di cessazione del rapporto;
  • Pensionamenti anticipati ex articolo 37 della Legge n. 416/1981;
  • Finanziamento degli ammortizzatori sociali gestiti dall'INPGI (C.i.g.s., mobilità, contratti di solidarietà).;
  • Il Fondo di perequazione a contabilità separata (a carico dei giornalisti professionisti e pubblicisti in misura fissa di euro 5,00 mensili).
  • L’indennità di mobilità, limitatamente alle imprese rientranti nel campo d'applicazione della C.i.g. straordinaria.
     

DENUNCIA MENSILE DELLE RETRIBUZIONI

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, vanno denunciate all’INPGI le retribuzioni corrisposte, utilizzando la procedura DASM che va inviata per via telematica tramite l’Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi ENTRATEL o FISCONLINE.

VERSAMENTO CONTRIBUTI ALL’INPS

 Come precisato dalla circolare INPS n. 83/2001, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza, vanno versati comunque all’INPS, tramite modello F24, i contributi dovuti per prestazioni di maternità.
Ne consegue che va aperta una apposita posizione presso tale istituto.

RAPPORTI CON INPS E ENPALS

Come da circolari INPGI n. 11/2009 e n. 14/2009, essendo frequente l’errato versamento dei contributi ad un istituto non competente, tra INPS, ENPALS e INPGI sono state sottoscritte apposite convenzioni per il trasferimento di tali contributi, evitando così al datore di lavoro di doverli pagare una seconda volta con la presentazione contestuale di una istanza di rimborso.      

GIORNALISTI CON RAPPORTO CO.CO.CO

Come precisato nella circolare INPGI n. 6/2009, per i giornalisti che operano con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno versati i contributi alla gestione separata INPGI, nelle diverse misure previste per coloro che sono pensionati o che già risultano iscritti ad altra posizione assicurativa e coloro che non hanno tali requisiti.
I contributi sono a carico per 2/3 del datore di lavoro e per 1/3 del giornalista.

GIORNALISTI CON PARTITA IVA

Come precisato da apposita nota dell’INPGI, per i giornalisti che percepiscono redditi di natura professionale sono dovuti:
  1. il contributo soggettivo del 10% calcolato sull’imponibile fiscale,
  2. il contributo integrativo del 2% a carico del committente e calcolato sul compenso lordo,
  3. il contributo di maternità.
     

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Come per altri settori di attività, le aziende con oltre 49 dipendenti sono tenute a versare mensilmente il T.F.R. maturato all’apposito fondo gestito dall’INPS.
Per contro, come precisato dalla circolare INPGI n. 2/2007, le aziende con meno di 50 dipendenti debbono versare all’INPGI  il contributo per Fondo Garanzia TFR, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, proporzionato alla quota di TFR non destinata alla previdenza complementare.

CONTRIBUTI CASAGIT

 
Per garantire prestazioni sanitarie accessorie a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, nel novembre 1974 è stata istituita la CASAGIT (Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani).

E’ previsto, entro il giorno 20 successivo a ciascun mese di competenza, il versamento  dei relativi contributi, in percentuale e in cifra fissa, tramite l’invio di una apposita denuncia con le modalità previste da CASAGIT.