Come rilevabile dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2016, dal 12 marzo 2016 le dimissioni da parte del lavoratore possono essere accettate solo se convalidate tramite una apposita procedura telematica.
In pratica il lavoratore deve comunicare la volontà di dimettersi con una di queste 2 modalità:
- direttamente, se in possesso del codice PIN ricevuto dall’INPS (a seguito richiesta per via telematica oppure presentandosi presso una qualsiasi sede dell’Istituto);
- tramite uno dei soggetti abilitati, ovvero i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione previste dal Decreto Legislativo 276/2003.
L’obbligo riguarda anche la cessazione del rapporto per risoluzione consensuale tra le parti, salvo quella derivante da accordi in sede stragiudiziale.
Nella comunicazione telematica, diretta o tramite un soggetto abilitato, dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica, semplice oppure certificato, del datore di lavoro, che verrà così informato della convalida delle dimissioni.
Rimane per il lavoratore la possibilità, già prevista dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015, di revocare le dimissioni nei 7 giorni successivi alla comunicazione.
L’accettazione delle dimissioni senza la suddetta convalida non comporta sanzioni, ma espone il datore di lavoro al rischio di ripensamento da parte del lavoratore, che dovrebbe quindi essere reintegrato in azienda.
Il Mistero del Lavoro ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti sull'argomento (F.A.Q.) dalle quali emerge che
NON DEVE ESSERE USATA LA PROCEDURA TELEMATICA IN CASO DI RECESSO:
- da parte di lavoratori domestici, salvo il caso di lavoro in somministrazione;
- a seguito di risoluzione consensuale raggiunta tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale;
- da parte di un genitore con figlio di età non superiore a 3 anni, tenuto alla convalida presso la D.T.L.;
- da parte di un lavoratore in periodo di prova;
- in caso di rapporti di lavoro marittimo;
- da parte di lavoratori del pubblico impiego;
- da parte di collaboratori coordinati e continuativi in anticipo rispetto alla scadenza del contratto;
- da parte di un tirocinante prima della scadenza del periodo di stage;
- già comunicato telematicamente ma con prolungamento del periodo di preavviso per malattia del lavoratore;
- già comunicato telematicamente ma con spostamento della data di fine rapporto a seguito accordo tra le parti.
DEVE INVECE ESSERE USATA LA PROCEDURA TELEMATICA ANCHE IN CASO DI DIMISSIONI:
- da parte di lavoratori assunti a tempo determinato prima della scadenza del contratto;
- da parte di lavoratrici non licenziabili a seguito della pubblicazione della data di matrimonio;
- da parte di lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
- da parte di un lavoratore domestico in somministrazione, in quanto il datore di lavoro è l’agenzia di somministrazione;
- da parte del direttore generale e dell’amministratore delegato di una azienda se inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato;
- presentate per giusta causa;
- da parte del socio lavoratore di una cooperativa;
- da parte di un apprendista al termine del periodo di apprendistato.