Un lavoratore extracomunitario può essere assunto come dipendente se in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato:
1. per lavoro subordinato;
2. per lavoro autonomo, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
3. per ricongiungimento familiare o per ingresso a seguito del lavoratore e per motivi umanitari;
4. per integrazione del minore;
5. per studio, nel limite tuttavia di un tempo parziale per un massimo di 20 ore settimanali, comunque non oltre il limite di 1040 ore annue.
Inoltre l’assunzione può avvenire in presenza della carta di soggiorno o di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il rapporto di lavoro deve essere in ogni caso interrotto alla scadenza del permesso, salvo il suo rinnovo.