Il contratto per lavoro a chiamata può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
In ogni caso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 81/2015, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro ha fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate.
Inoltre, relativamente al tempo determinato:
a) come precisato dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005, non c’è la necessità di indicare la motivazione per non aver previsto il tempo indeterminato;
b) come precisato dalla risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 72/2009, non è necessario osservare un periodo minimo di intervallo tra due contratti successivi con la stessa persona.