L’art. 9 del D.P.R. 194/2001 prevede, per i lavoratori dipendenti volontari della protezione civile, permessi retribuiti nella misura massima di:
10 giorni continuativi e fino a un massimo di 30 giorni nell'anno per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica;
- 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno per partecipare agli interventi di soccorso e assistenza se non viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale;
- 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno per partecipare agli interventi di soccorso e assistenza se viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale.
I permessi competono inoltre:
- agli organizzatori delle suddette iniziative relativamente alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione;
- nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'agenzia di protezione civile.
Come da circolare INPS n. 126/1995, la retribuzione è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera, che vengono corrisposti normalmente e in forma continuativa; sia il trattamento contributivo che quello fiscale è quello previsto per la normale retribuzione.
Entro i 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa, il datore di lavoro può richiedere all'autorità di protezione civile territorialmente competente il rimborso degli emolumenti versati al lavoratore.