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Adozioni e affidamenti

Ultimo aggiornamento: 22/08/2015

RIEPILOGO:

Congedo di maternità per adozione (vai)

Congedo di maternità per affidamento (vai)

Congedo di paternità per adozione (vai)

Congedo parentale per adozione e affidamento (vai)

Congedi per malattia del minore (vai)

Riposi giornalieri per adozione o affidamento (vai)

Mancanza di obbligo per lavoro notturno (vai)

CONGEDO DI MATERNITA’ PER ADOZIONE

     

Come precisato dalla circolare INPS n. 16/2008, il congedo per maternità spetta, per un periodo massimo  di 5 mesi, alle lavoratrici che adottano un minore.

Mentre in caso di adozione nazionale i 5 mesi decorrono dal momento dell’effettivo ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione internazionale i 5 mesi di congedo possono essere fruiti, in tutto o in parte, anche prima di tale evento, per soggiornare all’estero al fine di conoscere il minore da adottare.

Durante il soggiorno all’estero è comunque diritto della lavoratrice fruire di un permesso non retribuito in alternativa al congedo per maternità.
La durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Il periodo di 5 mesi spetta per intero anche se durante lo stesso il minore consegue la maggiore età.
Rispondendo all'interpello n. 39/2010, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il congedo va comunque riconosciuto per i periodi di permanenza all'estero anche in caso di  successiva interruzione della procedura di adozione internazionale senza l'ingresso del minore in Italia. 

CONGEDO DI MATERNITA’ PER AFFIDAMENTO

       

In caso di affidamento preadottivo e fino all’eventuale provvedimento di revoca da parte del Tribunale compete comunque il congedo per maternità nel limite di 5 mesi e con decorrenza dall’ingresso del minore in famiglia, nel caso di adozione nazionale, o in Italia, nel caso di adozione internazionale.

In caso di affidamento non preadottivo, anche se il minore dovesse aver superato i 6 anni di età, competono alla lavoratrice 3 mesi di congedo, da fruire però non oltre i 5 mesi successivi dall’affidamento.

CONGEDO DI PATERNITA’ PER ADOZIONE

  

In alternativa alla lavoratrice o per la parte di tempo residua e alle stesse condizioni, quindi compresi i periodi di permanenza all’estero in caso di adozione internazionale, il congedo spetta al lavoratore se si verifica una delle condizioni previste dall’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 151/2001 (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo) nonché in caso rinuncia da parte della madre.

CONGEDO PARENTALE PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO

  

I genitori adottivi o affidatari hanno diritto a fruire del congedo parentale, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, con il diritto alla indennità pari al 30% della retribuzione:
  • indipendentemente dal reddito per un periodo massimo di 6 mesi tra i due genitori entro i primi 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia;
  • solo in presenza delle condizioni reddituali previste dal comma 3 dell’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 151/2001 per ulteriori periodi fruiti entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nella famiglia.
     

CONGEDI PER MALATTIA DEL MINORE

  

In caso di malattia del minore adottato o affidato spettano permessi non retribuiti nei seguenti limiti:
  • se il minore, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, ha un’età inferiore a 6 anni, senza limiti di tempo fino al compimento di tale età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore per l’età compresa tra 6 e 8 anni;
  • se il minore, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, ha un’età compresa tra 6 e 12 anni di età, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno e comunque solamente per i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
     

RIPOSI GIORNALIERI PER ADOZIONE O AFFIDAMENTO

    

Nel primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato competono i cosiddetti riposi per allattamento nella stessa misura e alle stesse condizioni previste in caso di nascita di un figlio.
La circolare INPS n. 91/2003 ha precisato che il congedo per maternità, non essendo obbligatorio come nel caso di parto, può essere sostituito dal lavoratore o dalla lavoratrice interessati dalla fruizione dei riposi in questione.
Come confermato dalla circolare INPS n. 8/2003, l'ingresso in famiglia, nella stessa data, di più minori per adozione o affidamento, anche non fratelli o sorelle, comporta l'aumento in proporzione dei permessi spettanti. 

MANCANZA DI OBBLIGO PER LAVORO NOTTURNO

        

Il Decreto Legislativo 80/2015 ha previsto per i lavoratori e le lavoratrici affidatari o adottivi la non obbligatorietà al lavoro notturno nei primi 3 anni dall'ingresso del bambino nella nuova famiglia.