Come precisato dalla circolare INPS n. 16/2008, il congedo per maternità spetta, per un periodo massimo di 5 mesi, alle lavoratrici che adottano un minore.
Mentre in caso di adozione nazionale i 5 mesi decorrono dal momento dell’effettivo ingresso del minore nella famiglia, in caso di adozione internazionale i 5 mesi di congedo possono essere fruiti, in tutto o in parte, anche prima di tale evento, per soggiornare all’estero al fine di conoscere il minore da adottare.
Durante il soggiorno all’estero è comunque diritto della lavoratrice fruire di un permesso non retribuito in alternativa al congedo per maternità.
La durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice è certificata dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.
Il periodo di 5 mesi spetta per intero anche se durante lo stesso il minore consegue la maggiore età.
Rispondendo all'interpello n. 39/2010, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il congedo va comunque riconosciuto per i periodi di permanenza all'estero anche in caso di successiva interruzione della procedura di adozione internazionale senza l'ingresso del minore in Italia.