L'articolo 7 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) dispone che il datore di lavoro deve affiggere in luogo accessibile ai dipendenti il codice disciplinare contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 18955/2011 ha confermato che la mancata affissione di detto codice comporta la nullità della sanzione irrogata, anche se il lavoratore ha effettivamente commesso la relativa mancanza.
Le sentenze n. 4778/1994, n. 15352/2012 e n. 22626/2013, tuttavia, hanno ammesso il licenziamento del dipendente in mancanza dell’affissione del codice disciplinare, limitatamente però a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all’etica comune o concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
Non sono ammesse forme diverse di informazione (es. consegna a mano di un supporto cartaceo, invio del testo per posta elettronica ecc.), come confermato dalla sentenza n. 1208/1988 della Corte di Cassazione.