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Decesso del lavoratore

Ultimo aggiornamento: 07/05/2014

DECESSO PER INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di morte per infortunio sul lavoro, la relativa denuncia va inoltrata all’INAIL e all’autorità di P.S. entro le 24 ore dall’evento.

INDENNITA’ MANCATO PREAVVISO

L’articolo 2118 del Codice Civile dispone il pagamento agli eredi del lavoratore dell’indennità per mancato preavviso che gli sarebbe spettata qualora fosse stato licenziato, salvo il caso di cessazione del rapporto avvenuta prima del decesso.

La circolare INPS n. 211/1992 ha precisato che su tale indennità sono dovuti i relativi contributi.

DEFINIZIONE DELLE SPETTANZE AGLI EREDI

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2009 ha precisato che, ai fini della documentazione che il datore di lavoro deve raccogliere per erogare le spettanze agli eredi, occorre distinguere tra le somme percepite jure proprio e quelle percepite jure successionis.
Sono percepite jure proprio le somme relative all’indennità per mancato preavviso e al trattamento di fine rapporto, se al momento del decesso il rapporto di lavoro era ancora in essere.
Sono percepite jure successionis le somme relative alle altre competenze dovute (retribuzione del mese di decesso, ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi a credito del lavoratore ecc.) e, solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto dopo il licenziamento o le dimissioni del lavoratore, anche l’indennità per mancato preavviso e il trattamento di fine rapporto. 

DOCUMENTAZIONE DEGLI EREDI

Ciascun erede, per percepire le spettanze maturate dal lavoratore deceduto, deve trasmettere al datore di lavoro:

  1. una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (che può essere redatta anche da un solo erede a nome di tutti gli altri) riportante i dati anagrafici e la percentuale di partecipazione all’eredità;
  2. la fotocopia di un documento di identità;  
  3. la fotocopia del codice fiscale.

Inoltre, se tra gli eredi figurano minori, va trasmessa al datore di lavoro l’autorizzazione del Giudice Tutelare alla liquidazione delle somme.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 70/2003, ha chiarito che gli eredi del lavoratore deceduto, per percepire le spettanze dallo stesso maturate, non hanno più l'obbligo di dimostrare di aver presentato o di non essere tenuti a presentare all’Ufficio del Registro competente la dichiarazione di successione prevista dal Decreto Legislativo n. 346/1990. 

TASSAZIONE DELLE SPETTANZE DI LIQUIDAZIONE

Per le spettanze erogate al lavoratore fino al giorno del suo decesso deve essere effettuato il conguaglio fiscale.
Al contrario, sulle ulteriori somme destinate agli eredi e che, in caso di sua esistenza, sarebbero state assoggettate a tassazione ordinaria (retribuzione del mese di decesso, ratei mensilità aggiuntive, liquidazione ferie e permessi ecc.) va applicata l’aliquota Irpef minima (23% per l’anno 2011) senza il riconoscimento di detrazioni.
Su queste somme non vanno invece trattenute le addizionali regionali e comunali, come precisato dalla circolare 3/E del 09/01/1998 dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’indennità per mancato preavviso e per il trattamento di fine rapporto si applica invece la stessa tassazione separata, con relative deduzioni e detrazioni, che si sarebbe applicata in caso di cessazione di rapporto con il lavoratore ancora in vita, con eccezione della detrazione prevista dal 2003 dall’art. 10-bis del TUIR .

MODELLI CUD, 770 E LIBRO UNICO

A ciascun erede, per le somme a lui erogate, entro la scadenza prevista per i lavoratori in genere va rilasciato un modello CUD, il contenuto del quale andrà poi riportato nel modello 770.

Operativamente, in sostanza, vanno redatti:
1.     un primo cedolino paga, intestato al lavoratore deceduto, ai soli fini del conguaglio fiscale per le somme già da lui percepite;
2.     un secondo cedolino paga, sempre intestato al lavoratore deceduto, che, riportando le spettanze di liquidazione normalmente soggette a tassazione ordinaria, le assoggetti alla sola ritenuta contributiva, determinando così l’imponibile fiscale e permettendo la denuncia telematica UNIEMENS;
3.    
un successivo cedolino paga per ogni erede, che riporti la parte dell’imponibile fiscale di sua spettanza, sulla base della percentuale di partecipazione all’eredità, con applicazione dell’aliquota minima Irpef in vigore e quindi con determinazione del netto dovuto.

Considerato il principio di cassa in materia fiscale, il cedolino relativo all’erede può essere emesso anche in un secondo momento, ovvero quando il datore di lavoro ha ricevuto la documentazione relativa alla dichiarazione di successione e può quindi procedere al pagamento di quanto dovuto.

EREDI NON RESIDENTI IN ITALIA

Con la risoluzione n. 61/E del 2013, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di decesso del lavoratore, anche la parte di T.F.R. destinata ad eredi che non risiedono in Italia deve essere assoggettata a tassazione.

 Tali eredi, quindi, debbono essere in possesso del codice fiscale italiano per poter incassare la parte di T.F.R. di loro spettanza. 

DECESSO DEL DIPENDENTE PER STRESS LAVORATIVO

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9945/2014, ha sancito che il datore di lavoro è responsabile e quindi è tenuto al risarcimento danni ai familiari, nel caso di decesso del lavoratore a seguito di infarto dovuto a stress lavorativo.

La sentenza precisa che il datore di lavoro, in casi del genere, non può giustificarsi dichiarando che il dipendente era troppo dedito al lavoro e di non conoscere le esatte condizioni nelle quali i dipendenti svolgono le mansioni a loro affidate.

E’ infatti suo compito conoscere come e in che modo lavorano i propri dipendenti, anche con qualifica di quadro, scansionando adeguatamente i tempi della loro attività.