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Lavoratori domestici

Ultimo aggiornamento 08/07/2011

MODALITA’ DI ASSUNZIONE

A differenza degli altri lavoratori, l’assunzione di un domestico va segnalata entro le ore 24 del giorno precedente alla sede INPS competente per la località di svolgimento del rapporto.
La comunicazione può essere effettuata solo per via telematica, direttamente dal datore di lavoro, se dotato del codice PIN personale, oppure tramite un Consulente del Lavoro.

ORARIO DI LAVORO

La durata dell’orario di lavoro settimanale è concordata tra le parti, comunque nel limite massimo fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ovvero:
  • 54 ore per i lavoratori conviventi;
  • 40 ore per i lavoratori non conviventi.
E’ comunque obbligatorio comunicare al lavoratore la collocazione temporale di tale orario, al fine di permettergli l’organizzazione della sua vita privata e al fine di calcolare con certezza la retribuzione dovuta, anche per eventuali prestazioni straordinarie.

CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS

I contributi, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per la parte a carico del collaboratore familiare, non sono determinati in percentuale, come per gli altri lavoratori, ma:
  • sono costituiti da 3 quote fisse in corrispondenza di altrettante fasce di retribuzione oraria se è prevista una prestazione lavorativa non eccedente le 24 ore settimanali;
  • sono costituiti da un’unica quota fissa, indipendentemente dalla retribuzione oraria, se è prevista una prestazione lavorativa superiore a 24 ore settimanali.
La retribuzione oraria da considerare deve essere comunque maggiorata:
  1. del rateo di 13ma mensilità, anche se questa viene pagata a dicembre;
  2. del valore fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per vitto e alloggio, e queste prestazioni sono rese al lavoratore.

Calcolo contributi

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Il pagamento dei contributi va effettuato trimestralmente, entro il giorno 10, se feriale, del mese immediatamente successivo al trimestre.
Il pagamento può avvenire:
  • tramite bollettino MAV;
  • on line, accedendo al sito INPS, tramite carta di credito;
  • presso una tabaccheria convenzionata.

ASSICURAZIONE INAIL

Per i lavoratori domestici tramite il pagamento dei contributi all’INPS è assolta l’assicurazione all’INAIL, per cui, salvo la denuncia di eventuali infortuni su lavoro, nessun adempimento va espletato nei confronti di quest’ultimo Istituto. 

TRATTAMENTO FISCALE

Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta, per cui non deve operare ritenute fiscali sulla retribuzione erogata al lavoratore.
A fine anno non è tenuto a rilasciare quindi il modello CUD ma, su richiesta del lavoratore, può rilasciare una dichiarazione sostitutiva, riportante le ritenute INPS operate, la retribuzione al netto di tali ritenute ma comprensiva dell’eventuale valore di vitto e alloggio, il periodo di prestazione lavorativa e l’eventuale Trattamento di Fine Rapporto erogato, a titolo definitivo o come anticipazione.   

PROSPETTO DI PAGA

Per i lavoratori domestici non è sanzionato il mancato rilascio della busta paga, tuttavia questo adempimento è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e torna utile per il calcolo, al termine del rapporto, delle ferie residue e del Trattamento di Fine Rapporto da liquidare.   

PRESTAZIONI A CARICO DELL’INPS

I collaboratori familiari hanno diritto agli assegni per nucleo familiare e all’indennità per maternità ma, a differenza degli altri lavoratori, debbono farne domanda, senza il tramite del datore di lavoro, direttamente all’INPS, che provvederà all’erogazione di tali prestazioni. 

LICENZIAMENTO E DIMISSIONI

Il lavoratore domestico non gode della tutela reale o obbligatoria prevista per i licenziamenti, per cui il datore di lavoro può risolvere il rapporto ad nutum, cioè senza dover fornire alcuna motivazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede comunque, superato il periodo di prova, l’obbligo di un periodo preavviso, sia per il datore di lavoro che licenzia che per il lavoratore che si dimette.
Colui che risolve il rapporto di lavoro può anche non rispettare tale obbligo, ma in questo caso deve pagare alla controparte un importo pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo previsto.
La Cassazione, con ordinanza n. 21311 del 06/10/2009, ha sancito che il datore di lavoro deve provare che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore domestico, per cui, in mancanza di prove, il rapporto si intende cessato per licenziamento.

ALTRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Entro 5 giorni dall’evento va comunicata all’INPS:
  1. la cessazione del rapporto;
  2. la trasformazione del rapporto da tempo determinato a indeterminato;
  3. la proroga del rapporto a tempo determinato;
  4. il trasferimento del luogo di lavoro.   
Come per l'assunzione, la comunicazione può essere effettuata solo per via telematica, dal datore di lavoro, se dotato di codice PIN personale, oppure tramite un Consulente del Lavoro.  
In caso di lavoratore extracomunitario, sempre entro 5 giorni, la variazione va comunicata alla Prefettura già in possesso del Contratto di Soggiorno.
Non esistendo un modulo predisposto, la comunicazione può essere inviata in carta libera, comunque tramite raccomandata A/R. 

BENEFICI FISCALI PER IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro può portare in deduzione dal suo reddito imponibile la spesa sostenuta per i contributi pagati, nel limite massimo di euro 1.549,37 all’anno.
Inoltre, se il lavoratore assiste una persona non autosufficiente, sia per quest’ultima che per i familiari che concorrono alla spesa è ammessa la detrazione dall’imposta lorda annua nella misura:
  1. del 19% della spesa;
  2. nel limite di 2.100 euro l’anno;
  3. a condizione che il contribuente non abbia un reddito superiore ad euro 40.000. 
     

ASSUNZIONE DI COLF EXTRACOMUNITARI

Per l'assunzione di lavoratori domestici extracomunitari vanno attuati gli adempimenti ulteriori previsti per i lavoratori dipendenti di altri settori, riportati nell'argomento Extracee già in Italia.

CASSACOLF

CASSACOLF è un istituto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro che fornisce ai lavoratori domestici una assistenza sanitaria integrativa a quella fornita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le prestazioni fornite sono indicate nel regolamento della Cassa.
Il contributo, da pagare trimestralmente cumulandolo con quanto destinato all’INPS, ammonta a 3 centesimi di euro per ogni ora retribuita, dei quali 1 centesimo da trattenere al lavoratore e 2 centesimi a carico del datore di lavoro.
L’obbligo all’iscrizione e quindi al versamento dei contributi è previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, il mancato rispetto di questo obbligo, espone il datore di lavoro al rischio di dover rimborsare al lavoratore l’indennità che lo stesso avrebbe ricevuto da CASSACOLF nei casi previsti dal regolamento.