Il lavoratore domestico non gode della tutela reale o obbligatoria prevista per i licenziamenti, per cui il datore di lavoro può risolvere il rapporto ad nutum, cioè senza dover fornire alcuna motivazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prevede comunque, superato il periodo di prova, l’obbligo di un periodo preavviso, sia per il datore di lavoro che licenzia che per il lavoratore che si dimette.
Colui che risolve il rapporto di lavoro può anche non rispettare tale obbligo, ma in questo caso deve pagare alla controparte un importo pari alla retribuzione che sarebbe maturata nel periodo previsto.
La Cassazione, con ordinanza n. 21311 del 06/10/2009, ha sancito che il datore di lavoro deve provare che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore domestico, per cui, in mancanza di prove, il rapporto si intende cessato per licenziamento.