Il lavoratore e la lavoratrice possono essere licenziati “ad nutum”, ovvero senza esigenza di motivazione ma con il solo obbligo del preavviso, una volta raggiunti i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.
L’art. 24 del Decreto Legge n. 201/2011, tra gli incentivi a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che intendessero proseguire l’attività lavorativa fino al compimento di 70 anni di età, ha sancito che, quando le dimensioni dell’azienda prevedano la tutela reale dal licenziamento, tale tutela prosegue fino al raggiungimento dello stesso limite di età.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con comunicazione del 9 aprile 2015, ha precisato di ritenere non applicabile questa norma ai lavoratori assunti dopo il 6 marzo 2015, quindi rientranti nel regime delle tutele crescenti, indipendentemente dalle dimensioni aziendali.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 17589/2015 ha tuttavia precisato che la scelta del lavoratore di proseguire il rapporto dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia deve essere condivisa dal datore di lavoro, che quindi si può opporre a tale decisione.
La stessa sentenza ha però escluso l'efficacia di quanto sancito agli iscritti all’INPGI, trattandosi di un ente privato.