Per i lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, rimanendo il limite dei 180 giorni nell’anno solare, l’indennità non può essere riconosciuta per un periodo superiore a quello di attività lavorativa svolta nei 12 mesi precedenti la malattia.
Per giorni di attività lavorativa si intendono, oltre a quelli di effettiva prestazione di lavoro, anche i giorni comunque retribuiti (per sesta giornata nella settimana corta, per ferie, permessi ecc.) o relativi a cassa integrazione guadagni, malattia, maternità, congedo parentale.
Il calcolo va effettuato, per ogni evento morboso, prendendo in considerazione i 12 mesi immediatamente precedenti.
Il lavoratore, se fosse stato assunto in una data tale da non garantirgli l’indennità per l’intero periodo di malattia e tuttavia avesse prestato la sua opera presso altri datori di lavoro nei 12 mesi precedenti l’evento, riceverà l’indennità ulteriore a lui spettante direttamente dall’INPS.