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Festività

Ultimo aggiornamento: 08/06/2018

FESTIVITA’ CIVILI E RELIGIOSE

Sono considerate festività civili:
  • il 25 aprile (anniversario della liberazione);
  • il 1° maggio (festa del lavoro);
  • il 2 giugno (fondazione della Repubblica).

Sono considerate festività religiose:

  • il 1 gennaio (Capodanno);
  • il 6 gennaio (Epifania);
  • il lunedì successivo alla Pasqua;
  • il 15 agosto (Assunzione);
  • il 1° novembre (Ognissanti);
  • l’8 dicembre (Immacolata Concezione);
  • il 25 dicembre (Natale);
  • il 26 dicembre (Santo Stefano).

E’ inoltre prevista, come festività religiosa, quella del Santo Patrono della località nella quale il lavoratore presta la sua opera.

FESTIVITA’ PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI

I Contratti Collettivi di Lavoro possono prevedere come festivi altri giorni dell’anno.
Ad esempio, l’accordo integrativo per la Provincia di Milano nel settore Terziario del 02/12/1971 e il C.C.N.L. del settore Agenzie di Assicurazione hanno previsto come festiva la giornata del 16 agosto.

FESTIVITA’ ABOLITE

L’articolo 1 della Legge 54/1977 ha abolito le seguenti festività:
  • 19 marzo (San Giuseppe);
  • Ascensione;
  • Corpus Domini;
  • 29 giugno (SS.Pietro e Paolo).
La festività del 29 giugno è stata poi ripristinata per i lavoratori operanti nel comune di Roma, come ricorrenza del Santo Patrono.
Generalmente i Contratti Collettivi di Lavoro prevedono, a fronte delle festività abolite, un certo numero di ore di permesso retribuite.
La festività civile dell’unità nazionale, invece, non è stata soppressa ma viene celebrata, anziché il giorno del 4 novembre, nella prima domenica di tale mese.

FESTIVITA’ IN GIORNATA LAVORATIVA

Quando una festività cade in un giorno della settimana previsto come lavorativo, il dipendente, salvo diverso accordo con il datore di lavoro o saldo diversa disposizione del Contratto Collettivo di Lavoro, ha diritto ad astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione.
A tale riguardo:
  • se remunerato con stipendio fisso mensile, la sua retribuzione non dovrà essere decurtata per la giornata di assenza dal lavoro;
  • se remunerato con paga oraria, in aggiunta alla retribuzione per le sole ore di lavoro effettivo avrà diritto alla retribuzione corrispondente alla giornata festiva.

FESTIVITA’ CADENTI IN DOMENICA

Generalmente i Contratti Collettivi di Lavoro prevedono il pagamento, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, delle festività che dovessero coincidere con la domenica.
Non è però una regola di carattere generale perché, ad esempio, il C.C.N.L. del settore Dirigenti di Aziende Industriali non prevede nulla al riguardo.
Alcuni contratti Nazionali di Lavoro inoltre, come ad esempio quelli nazionali dei settori Industria Chimica e Autotrasporto Merci e Logistica, prevedono il pagamento della festività della Pasqua, pur essendo certa la sua coincidenza con la domenica.

FESTIVITA’ E RIPOSO INFRASETTIMANALE

In base all'articolo 5 della Legge n. 260/1949 e come confermato dalla risposta del Ministero del Lavoro all'interpello del 20/02/2006, ai lavoratori pagati con stipendio fisso mensile nulla è dovuto per la festività che coincide con il giorno di riposo infrasettimanale, salvo diversa disposizione del Contratto Collettivo di Lavoro (come ad esempio i CCNL dei settori Autotrasporto Merci e Logistica e Imprese di Pulizie che prevedono il pagamento di 1/22mo di retribuzione in aggiunta a quella ordinaria).
Al contrario per i lavoratori pagati in base alle ore effettivamente lavorate nel mese, in base all'articolo 3 della Legge n. 90/1954, va pagata in ogni caso, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, la festività che coincide con il giorno di riposo infrasettimanale. 

LAVORO PRESTATO DURANTE LE FESTIVITA’

I Contratti Collettivi di Lavoro stabiliscono la maggiorazione di retribuzione prevista in caso di prestazione di lavoro nelle giornate festive non compensata con altrettante giornate di riposo.
Sono comunque contemplati dalla Legge i casi di lavoro prestato nelle giornate festive:
  • dai portieri e dagli addetti alle pulizie, che in base alla Legge n. 526/1956, hanno diritto ad una maggiorazione del 40%;
  • dai dipendenti da istituzioni sanitarie, che in base alla Legge n. 520/1952, hanno diritto ad una maggiorazione del 100% se non fruiscono del riposo compensativo entro i 30 giorni successivi alla prestazione.

FESTIVITA' EBRAICHE

Gli articoli 4 e 5 della Legge 101/1989 stabiliscono il diritto, per i lavoratori di religione ebraica, il diritto a fruire, su richiesta, del riposo nelle giornate considerate festive da tale religione in luogo delle giornate fissate per la generalità dei lavoratori.
Annualmente il Ministero del Lavoro comunica il calendario per tali festività, che viene riportato in Gazzetta Ufficiale.

LAVORO NON OBBLIGATORIO NELLE FESTIVITA'

La risposta all'interpello n. 60/2009 del Ministero del Lavoro ha confermato il diritto del lavoratore ad astenersi dal prestare la sua opera nelle giornate festive, se non pattuito diversamente tra lui stesso e il proprio datore di lavoro o se non stabilito diversamente dalla contrattazione collettiva. 
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16592/2015, ha sancito che, anche in presenza di un obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore può rifiutarsi di prestare la sua opera durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose.
La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza n. 21209/2016 ha sancito che il rifiuto di prestare lavoro, pur in presenza di una disposizione del contratto collettivo applicato, durante una festività per la quale una disposizione di legge prevede la retribuzione (nel caso specifico la legge 90/1954 in relazione alla giornata dell'8 dicembre)  può dar luogo ad una azione disciplinare ma non può pregiudicare il pagamento di detta retribuzione.