La risposta all'interpello n. 60/2009 del Ministero del Lavoro ha confermato il diritto del lavoratore ad astenersi dal prestare la sua opera nelle giornate festive, se non pattuito diversamente tra lui stesso e il proprio datore di lavoro o se non stabilito diversamente dalla contrattazione collettiva.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16592/2015, ha sancito che, anche in presenza di un obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore può rifiutarsi di prestare la sua opera durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose.
La Corte di Cassazione, inoltre, con sentenza n. 21209/2016 ha sancito che il rifiuto di prestare lavoro, pur in presenza di una disposizione del contratto collettivo applicato, durante una festività per la quale una disposizione di legge prevede la retribuzione (nel caso specifico la legge 90/1954 in relazione alla giornata dell'8 dicembre) può dar luogo ad una azione disciplinare ma non può pregiudicare il pagamento di detta retribuzione.