Dal 01/01/2018 è possibile fruire di uno sgravio contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in essere, con esclusione della qualifica di dirigente, purché il lavoratore interessato non abbia un età superiore a 30 anni e:
- non sia mai stati assunto con contratto a tempo indeterminato;
oppure
- sia già stato assunto con rapporto di apprendistato, risolto prima o al termine del periodo di formazione senza conferma del rapporto a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro, inoltre, nei 6 mesi precedenti non deve aver proceduto, per la stessa unità produttiva, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi.
Lo sgravio consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico dell’azienda per 36 mesi, nel limite di un massimale di 3.000 euro annui, riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale.
Tale sgravio comunque decade, con obbligo di restituzione delle quote nel frattempo fruite, se nei primi 6 mesi di fruizione il datore di lavoro procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore stesso o di un altro lavoratore occupato nella stessa unità produttiva con la medesima qualifica.
Al contrario, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 36 mesi, un’altra azienda che dovesse assumere lo stesso lavoratore potrà fruire della parte residua dello sgravio fino alla scadenza prevista in origine e questo anche se, nel frattempo, il lavoratore dovesse aver compiuto 30 anni di età.
L’agevolazione è prevista anche in caso di conferma a tempo indeterminato di un apprendista in forza di età non superiore a 30 anni, tuttavia limitatamente a 12 mesi e con fruizione dal 13mo mese successivo alla trasformazione del rapporto, tenuto conto che nei primi 12 mesi il datore di lavoro ha già diritto ad una riduzione dei contributi.