L’azienda cedente, se occupa più di 15 dipendenti, in base all’articolo 47 della Legge 428/1990 è tenuta a comunicare per iscritto il trasferimento, insieme all’azienda acquirente e almeno 25 giorni prima, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e ai i Sindacati di categoria che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo applicato.
In mancanza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali la comunicazione va inviata, direttamente o tramite l’associazione di categoria alla quale aderisce l’azienda cedente, ai sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
La nota Ministero del Lavoro n. 56 del 31/05/2001 ha individuato la data di registrazione dell’atto traslativo come riferimento per calcolare il periodo dei 25 giorni antecedenti.
La comunicazione deve riportare:
- la data o la data proposta del trasferimento;
- i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
- le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
La mancata osservanza dell’obbligo di informazione viene considerata condotta antisindacale ex articolo 28 della Legge 300/1970 e come tale sanzionata.