Il comma 1 dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015 ha stabilito che, dal 1 gennaio 2016, la disciplina del lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro:
- esclusivamente personali;
- continuative;
- le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
E’ comunque ammessa la stipulazione di contratti al di fuori dell’ambito del lavoro subordinato, pur in presenza dei suddetti requisiti, se riferiti a collaborazioni:
- per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.