Vanno assoggettate a ritenute fiscali e quindi vanno aggiunte al relativo imponibile le indennità anticipate:
- per conto dell’INPS e recuperate tramite compensazione sui contributi versati con modello F24 (per malattia, maternità obbligatoria, congedo parentale, riposi per allattamento, donazione sangue, permessi per handicap, cassa integrazione guadagni);
- per conto dell’INAIL per infortunio sul lavoro e recuperate tramite incasso dell’assegno o del bonifico emesso dall’Istituto.
I relativi importi non rappresentano quindi un costo per il datore di lavoro.