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Polizze assicurative

Ultimo aggiornamento: 22/11/2009

POLIZZE PER RESPONSABILITA’ CIVILE

Come confermato dalla circolare INPS n. 69/2004, i premi pagati da una azienda per polizze stipulate per garantire amministratori e dipendenti dai rischi che corrono nell’esercizio delle loro funzioni relativamente alla responsabilità civile verso terzi non vanno assoggettati né a contributi né a ritenute fiscali.

POLIZZE PER RISCHI PROFESSIONALI

I premi pagati per polizze che assicurano i dipendenti o i collaboratori per i rischi che corrono nell’esecuzione delle loro mansioni, compresi quelli per infortunio o malattia professionale, non vanno assoggettati né a contributi né a ritenute fiscali.

POLIZZE PER RISCHI EXTRAPROFESSIONALI

I premi pagati per polizze che assicurano i dipendenti o i collaboratori o i loro familiari per i rischi non legati all’esecuzione delle loro mansioni, comprese le polizze per invalidità a favore dei lavoratori o le polizze vita a favore dei familiari in caso di decesso, vanno assoggettati sia a contributi che a ritenute fiscali.
Tuttavia, per le polizze vita o per invalidità stipulate a fronte di un contratto collettivo o di un accordo o regolamento aziendale, spetta una detrazione fiscale pari al 19% del premio pagato annualmente, nel limite di euro 1291,14 se tale premio risultasse di importo superiore.

POLIZZE DI NATURA MISTA

Come precisato dalla circolare INPS n. 273/1989, i premi pagati per polizze che assicurano i dipendenti o i collaboratori o i loro familiari sia per rischi connessi che per rischi non connessi all’esecuzione delle loro mansioni, vanno assoggettati a contributi;
  • per l'importo relativo ai soli rischi extraprofessionali, se la polizza risulta stipulata prima del 02/02/1990;
  • per l'intero loro ammontare, se la polizza risulta stipulata dopo il 01/02/1990. 
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