I buoni pasto possono essere emessi sia in forma cartacea che in formato elettronico e, in ambedue i casi, debbono riportare:
a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
d) il termine temporale di utilizzo.
Se emessi in forma cartacea debbono inoltre riportare:
1) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo,della firma del titolare e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
2) la dicitura «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne'
commercializzabile o convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto
dal titolare».
Questi ultimi 2 adempimenti vengono assolti tramite supporto informatico nel caso di buoni in forma elettronica.