Il Decreto Legge n. 34/2014 ha limitato il ricorso ai contratti a tempo determinato al 20% del numero dei dipendenti in forza, con contratto a tempo indeterminato, alla data del 1 gennaio di ciascun anno, con possibilità di un contratto nel caso in cui tale numero non superi le 5 unità.
Alla contrattazione collettiva, anche a livello aziendale, è stata data la possibilità di fissare limiti diversi.
Il suddetto limite, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del Decreto Legge n. 76/2013, non va rispettato se l’assunzione avviene:
- nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi fissati dalla contrattazione collettiva;
- per ragioni di carattere sostitutivo;
- per ragioni di stagionalità, comprendendo i casi contemplati dal D.P.R. 1525/1963;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
- da parte di istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca in caso di assunzione di lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
La circolare del Ministero del Lavoro n.18/2014 ha precisato che, per il calcolo del suddetto limite del 20%,:
- nell'imponibile non vanno considerati, anche se assunti a tempo indeterminato, i lavoratori a chiamata privi dell'indennità di disponibilità, i lavoratori autonomi o con lavoro accessorio, i parasubordinati e gli associati in partecipazione;
- nell'imponibile vanno considerati, se con contratto a tempo indeterminato, i dirigenti, gli apprendisti e, in proporzione all'orario, i lavoratori a tempo parziale;
- tra i contratti a tempo determinato vanno considerati quelli in essere all'atto dell'assunzione, ignorando quindi eventuali contratti iniziati nell'anno ma già risolti, mentre non vanno considerati i contratti a termine stipulati con lavoratori provenienti dalla mobilità L. 223/1991 o da parte di una start-up ai sensi dell'art. 28 del D.L. 179/2012.
La stessa circolare precisa che, in caso di risultato con decimali, il risultato va arrotondato all'unità superiore se la frazione risultasse superiore o pari a 0,5 e all'unità inferiore in caso contrario.
Con la nota n.14974/2014 il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nel primo anno di attività, il calcolo va effettuato tenendo presente i lavoratori in forza alla data della prima assunzione a tempo determinato.