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Venditori porta a porta

Ultimo aggiornamento: 24/08/2010

DEFINIZIONE DI VENDITA A DOMICILIO

L’articolo 1 della Legge 173/2005 definisce vendita diretta a domicilio la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/1998, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

DEFINIZIONE DI VENDITORE PORTA A PORTA

Lo stesso articolo 1 della Legge 173/2005 definisce l’incaricato alla vendita a domicilio (cosiddetto venditore porta a porta) colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

L’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998 prevede l’obbligo, da parte di chi effettua la vendita a domicilio, compreso l’eventuale imprenditore impegnato in tale operazione, di esibire un tesserino di riconoscimento contenente:
  1. la numerazione, che va aggiornata annualmente,
  2. le sue generalità,
  3. una sua fotografia,
  4. l'indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa,
  5. il nome del responsabile dell'impresa e la sua firma.

COMUNICAZIONE ALL’AUTORITA’ DI P.S.

L’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 114/1998 prevede anche l’obbligo, da parte dell’imprenditore, di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività l'elenco degli incaricati di cui intende avvalersi.

REQUISITI DELL’INCARICATO ALLE VENDITE

Gli incaricati alle vendite a domicilio debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita, per cui non possono:

  • essere stati dichiarati falliti;
  • aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 575/1965 , ovvero essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 

TIPOLOGIE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Come precisato dalla risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 16/2007, l’incaricato alle vendite a domicilio può operare:
a)    come lavoratore dipendente;
b)    con contratto di agenzia;
c)    come lavoratore autonomo ma senza contratto di agenzia.
In quest’ultimo caso egli non assume alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode di un’esclusiva di zona ne è soggetto a vincoli circa la durata della prestazione e/o circa il raggiungimento di un risultato.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Ai sensi della Legge 173/2005 il conferimento dell’incarico deve avvenire per iscritto e può essere revocato dall’incaricato con fatti concludenti di cui l’impresa venisse informata, con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo.
La lettera di conferimento dell’incarico deve comunque precisare, oltre alla misura delle provvigioni e alle modalità di pagamento delle stesse, il diritto dell’incaricato a recedere dall’incarico :
  • entro 10 giorni dalla stipula dell’atto scritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con l’obbligo di restituire a sue spese eventuali beni e materiali dimostrativi acquistati, il costo dei quali l’impresa, dopo averne accertato l’integrità, gli rimborserà entro 30 giorni;
  • in tutti gli altri casi, con il diritto ad un rimborso non inferiore al 90%, entro 30 giorni dalla restituzione, del costo di eventuali beni e materiali dimostrativi posseduti ed ancora integri.
     

REGOLE RELATIVE ALLE VENDITE

L’incaricato, nel proporre la vendita, deve attenersi alle modalità stabilite dall’impresa affidante, con responsabilità in caso di inosservanza, e non può riscuotere il corrispettivo degli ordinativi né concedere sconti o dilazioni di pagamento se non autorizzato per iscritto.
Il compenso pattuito gli è dovuto solamente per le vendite andate a buon fine.    

DIVIETI NELL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO

La Legge 173/2005 vieta l’imposizione di acquisto di beni e materiali all’incaricato e vieta l’affidamento a costui, in luogo della vendita di beni o servizi, del mero reclutamento di altri soggetti.
A tutela del consumatore, inoltre, è vietata la promozione o l’organizzazione di giochi, piani di sviluppo o “catene di sant’Antonio” che promettono guadagni a fronte del reclutamento di altri soggetti.

TRATTAMENTO FISCALE DELLE PROVVIGIONI

Per le provvigioni non derivanti da rapporto di lavoro subordinato o da mandato di agenzia, come precisato dalla circolare n. 15/E/2003 dell’Agenzia delle Entrate, l’imponibile fiscale si ottiene applicando una deduzione forfettaria del 22% per spese di produzione del reddito. 
Sull’importo così ottenuto (pari quindi al 78% delle provvigioni) si applica, come ritenuta a titolo d’imposta, l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito (23% per l’anno 2010).
La ritenuta va quindi versata tramite modello F24, con il codice tributo 1038, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento delle provvigioni.

APERTURA DELLA POSIZIONE IVA

La risoluzione ministeriale n. 18/E del 27/01/2006 ha precisato che l’attività degli incaricati alle vendite a domicilio deve intendersi abituale, con il conseguente obbligo di assoggettamento all’IVA, al superamento, nell’anno, di un reddito di euro 5.000 al netto della deduzione forfettaria del 22% (in altre parole solo se nell’anno il compenso lordo eccede la soglia di euro 6.410,25).

ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTI INPS

La circolare INPS n. 9/2004 precisa che gli incaricati alle vendite a domicilio sono soggetti alla gestione separata con le modalità e le aliquote previste per le collaborazioni coordinate e continuative, tuttavia per la sola parte di compenso che dovesse eccedere l’importo annuo di euro 5.000.
Il successivo messaggio INPS n. 17078/2005  ha precisato che, anche ai fini previdenziali, l’imponibile è costituito dal compenso al netto della deduzione forfettaria del 22%, per cui, annualmente, l’assoggettamento a contributi riguarda la parte eccedente euro 6.410,25 di compenso lordo.
La circolare INPS n. 103 del 2004 recita inoltre: Si precisa, a tal proposito, che i soggetti come sopra iscritti per l'anno 2004 o, comunque, i soggetti per i quali sono dovuti i contributi per il predetto anno, non dovranno presentare nuova domanda di iscrizione negli anni successivi e che, in relazione a detti anni, l'accredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui l'obbligazione contributiva verrà a perfezionarsi (superamento della soglia di euro 5.000).
Questo fa capire che anche per gli anni successivi a quello nel quale è emerso l’obbligo di assoggettamento al regime previdenziale e al regime IVA, i contributi andranno calcolati solo per la parte eccedente l’importo annuo di euro 5.000.
I primi 6.410,25 euro di compenso saranno quindi fatturati dal venditore con assoggettamento ad IVA, ritenendosi abituale la sua attività, ma senza assoggettamento a contributi, ritenendosi invece occasionale la sua attività.       

RAPPORTI CON PIU’ DI UN COMMITTENTE

La circolare INPS n. 103 del 2004 precisa che, nel caso di rapporti con più committenti, l’importo annuo di esenzione dal contributo di 5.000 euro è comunque unico, per cui il lavoratore è tenuto a comunicare ai vari committenti la situazione progressiva al fine di evitare l’applicazione di un importo complessivamente più elevato.   

MANCANZA DELL'OBBLIGO INAIL

Come confermato dalla nota del Ministero del Lavoro n. 2018/2005, gli incaricati alle vendite a domicilio, a differenza dei collaboratori coordinati e continuativi, non sono soggetti all’assicurazione INAIL in quanto considerati fiscalmente produttori di redditi d’impresa o, non superando la soglia dei 5.000 euro annui, di redditi diversi. 

ESEMPI CONTABILI

Ricevuta per compensi non superiori ad euro 6.410,25 nell’anno.
Fattura per compensi eccedenti euro 6.410,25 nell’anno. Fattura per compensi non superiori ad euro 6.410,25 nell’anno successivo a quello di iscrizione all’IVA.
Compenso               euro  4.000,00
Ritenuta d’imposta*           -717,60
= Compenso netto           3.282,40
 

* 4.000 – 22% di deduzione forfettaria al 23%
Compenso           euro 4.000,00
+ IVA 20%                       800,00
Ritenuta d’imposta*       -717,60
Ritenuta INPS**             -277,99
= Compenso netto        3.804,41
 
 
* 4.000 – 22% di deduzione forfettaria al 23%
** 4.000 – 22% di deduzione forfettaria all’8,91%
Compenso            euro 4.000,00
+ IVA 20%                       800,00
Ritenuta d’imposta*       -717,60
= Compenso netto       4.082,40
 
* 4.000 – 22% di deduzione forfettaria al 23%