Come precisato dalla circolare INPS n. 170/1990, non sono soggette a contribuzione le somme erogate ai lavoratori dipendenti per indurli ad anticipare la risoluzione del rapporto rispetto alla scadenza prevista.
Tali sono, ad esempio, le somme erogate per prepensionamento, per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della sua scadenza o per attuare riduzione di personale attraverso licenziamenti collettivi.
La circolare INPS n. 263/1997 ha ampliato l’esenzione contributiva a tutte quelle somme erogate al fine di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Tale potrebbe essere, ad esempio, la somma corrisposta ad un lavoratore a fronte delle sue dimissioni, oppure l’importo erogato ad un lavoratore che, licenziato, ha impugnato il licenziamento, al fine di indurlo a recedere dall’impugnazione non essendoci certezza circa l’esito della relativa vertenza.