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Incentivo all'esodo

Ultimo aggiornamento: 26/05/2011

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Come precisato dalla circolare INPS n. 170/1990, non sono soggette a contribuzione le somme erogate ai lavoratori dipendenti per indurli ad anticipare la risoluzione del rapporto rispetto alla scadenza prevista.
Tali sono, ad esempio, le somme erogate per prepensionamento, per cessazione del rapporto di lavoro a termine prima della sua scadenza o per attuare riduzione di personale attraverso licenziamenti collettivi.
La circolare INPS n. 263/1997 ha ampliato l’esenzione contributiva a tutte quelle somme erogate al fine di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro.
Tale potrebbe essere, ad esempio, la somma corrisposta ad un lavoratore a fronte delle sue dimissioni, oppure l’importo erogato ad un lavoratore che, licenziato, ha impugnato il licenziamento, al fine di indurlo a recedere dall’impugnazione non essendoci certezza circa l’esito della relativa vertenza.  

TRATTAMENTO FISCALE

L’articolo 17 del T.U.I.R. stabilisce, per le somme corrisposte al fine di agevolare la cessazione del rapporto di lavoro, la tassazione separata con l’applicazione della stessa aliquota calcolata per operare la ritenuta sul Trattamento di Fine Rapporto.  

PATTUIZIONE DI UN IMPORTO AL NETTO DI RITENUTE

L’accordo per un incentivo all’esodo costituisce uno dei rari casi in cui è possibile stabilire con certezza un importo al netto di ritenute, essendo tale netto determinato dalla semplice applicazione sul lordo della stessa aliquota di tassazione del TFR.
Tenuto conto, tuttavia, che l’articolo 19 del T.U.I.R. prevede, da parte dell’Agenzia delle Entrate, il ricalcolo della ritenuta operata dal datore di lavoro sulla base dei redditi conseguiti dal lavoratore nei 5 anni precedenti anche presso altre aziende e al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, è opportuno che, nell’accordo scritto che sancisce l’erogazione di un incentivo all’esodo al netto di ritenute fiscali, venga chiarito che per tali ritenute si intendono esclusivamente quelle operate dal sostituto d’imposta.       

LEGITTIMITA' DELLE DIMISSIONI INCENTIVATE

La sentenza della Corte di Cassazione n. 600/1994 ha ritenuto lecita, da parte del datore di lavoro, l'offerta di un incentivo economico ai dipendenti a fronte delle loro dimissioni entro un certo termine.