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Distacco del dipendente

Utimo aggiornamento 05/09/2013

FONTE NORMATIVA

Il distacco del lavoratore è regolato dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 emanato a seguito della legge 30 del 2003 (riforma Biagi).

REQUISITI DEL DISTACCO

Un datore di lavoro attua il distacco di un suo dipendente quando, per soddisfare un proprio interesse, lo mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto.
I requisiti del distacco sono quindi:
  1. l’esistenza di un interesse sia da parte del distaccante che da parte del distaccatario;
  2. l’esistenza di un limite di tempo all’operazione.

MUTAMENTO DI MANSIONI

Il distacco con mutamento di mansioni può avvenire solamente con il consenso del lavoratore.

DISTANZA DAL LUOGO DI LAVORO

Il distacco che prevede, da parte del dipendente, la prestazione di lavoro in un luogo distante oltre 50 kilometri da quello abituale può avvenire solamente per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

DISTACCO PER CRISI AZIENDALI

Il distacco, comunque per un periodo limitato nel tempo, può essere sancito da un accordo stipulato tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di evitare licenziamenti per riduzione di personale.

DIFFERENZA CON LA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

A differenza della somministrazione di manodopera il distacco:
  1. non può essere a tempo indeterminato;
  2. non prevede l’obbligo di riconoscere al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utilizzatrice;  
  3. prevede l’esistenza, da parte dell’azienda distaccante, di un interesse diverso da quello della mera somministrazione di manodopera.
Su quest’ultimo punto la circolare n. 03/2004 del Ministero del Lavoro esclude la possibilità, da parte del distaccante, di riscuotere dall’impresa utilizzatrice somme superiori al costo sostenuto durante il distacco.

COMUNICAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO

Come da nota del Ministero del Lavoro n. 440 del 04/01/2007, entro 5 giorni dal suo inizio il distacco del lavoratore deve essere comunicato tramite il modello UNILAV. 

DIFFERENZA TRA DISTACCO E TRASFERIMENTO

Gli elementi che distinguono le due situazioni sono:

  • il periodo di allontanamento dal posto di lavoro iniziale, che è temporaneo nel distacco e definitivo nel trasferimento;
  • i soggetti interessati oltre al lavoratore, che nel distacco sono il datore di lavoro e il distaccatario, che temporaneamente fruisce della sua prestazione, mentre nel trasferimento è il solo datore di lavoro.

DISTACCO NEL CONTRATTO DI RETE

Il comma 4/ter dell’art. 4 della Legge 99/2013 ha sancito che l’esistenza di un contratto di rete tra aziende giustifica il distacco di dipendenti tra le aziende stesse.

DISTACCO CONTESTUALE ALL'ASSUNZIONE

La sentenza della Cassazione n. 17748 del 2004 ha ammesso la possibilità di distaccare il lavoratore contestualmente all'inizio del rapporto.

DISTACCO A TEMPO PARZIALE

La circolare n. 3/2004 del Ministero del Lavoro ha precisatro che il lavoratore distaccato può svolgere presso il distaccatario l'attività lavorativa a tempo parziale, continuando in tal caso a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione.