Come precisato dalla circolare INPS n. 45/2011, alle stesse condizioni previste per i genitori e in alternativa agli stessi, hanno diritto a permessi retribuiti per l’assistenza a familiari portatori di handicap grave il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado.
Sono:
- parenti di primo grado: genitori, figli;
- parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli di figli);
- affini di primo grado : suocero/a, nuora, genero;
- affini di secondo grado: cognati.
Possono fruire di tali permessi anche i parenti ed affini di terzo grado solo qualora il coniuge e/o i genitori del portatore di handicap:
- abbiano compiuto sessantacinque anni di età;
- siano affetti da patologie invalidanti;
- siano deceduti o mancanti.
La parola “mancanti” va riferita in questo caso non solo al celibato o al mancato riconoscimento di un figlio ma anche, se debitamente certificati dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, ai casi di divorzio, separazione legale o abbandono.
Sono :
- parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle);
- affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.