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Cassa Int. Guadagni Ordin.

Ultimo aggiornamento 05/12/2015

SITUAZIONI PER IL RICORSO ALLA C.I.G.O.

Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 148/2015 è possibile ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per dipendenti che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto a causa di:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

- situazioni temporanee di mercato.

C.I.G.O. AZIENDE INTERESSATE

Possono accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria le seguenti aziende: 

- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970

- imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 

- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 

- imprese addette all'armamento ferroviario;

- imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; 

- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; 

- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione (art. 10, D.Lgs. n. 148/2015).

C.I.G.O. LAVORATORI BENEFICIARI

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti assunti contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.

Tali lavoratori devono possedere un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, a meno che  il ricorso alla cassa integrazione ordinaria non riguardi eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

La circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro precisa che nel computo dei giorni lavorati vanno compresi i periodi di astensione dal lavoro per ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria.

In base all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 148/2015, il periodo di apprendistato previsto viene prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

C.I.G.O. IMPORTO DELL’INDENNITA’

Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, considerando il guadagno medio spettante per eventuale cottimo o premi di produzione, interessenze e simili.

L’importo è ridotto in misura pari all'importo derivante dall'applicazione alle somme stesse delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (come previsto dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41), e non può superare il massimale previsto.

Tale massimale, rivalutabile di anno in anno in base all’indice ISTAT, per l’anno 2015 ammonta mensilmente ad euro: 

-      971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a euro 2.102,24;

-      1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a euro 2.102,24.

Tali limiti vanno incrementati del 20%, come disposto dall'art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

C.I.G.O.: FESTIVITA’ E ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Come previsto dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 148/2015, il trattamento di integrazione salariale:

- non è dovuto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione (comma 8);

- fa maturare comunque il diritto all’assegno per il nucleo famigliare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale (comma 9).

C.I.G.O. E MALATTIA

L’indennità per Cassa Integrazione Guadagni sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista, come previsto dall’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 148/2015.

Se la Cassa Integrazione Guadagni prevede la sospensione  del lavoratore per l’intero orario di lavoro (CIG a zero ore), come riportato nella circolare INPS n. 197/2015, l’indennità per una eventuale malattia:

  • non compete se iniziata durante il periodo di sospensione dal lavoro, che quindi non verrà interrotto, con conseguente mancanza dell’obbligo di certificazione da parte del lavoratore;
  • terminerà al momento dell’inizio del periodo di sospensione dal lavoro, se iniziata precedentemente ad una sospensione che interessi  la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene;
  • continuerà ad essere riconosciuta, se iniziata precedentemente ad una sospensione che interessi solo una parte del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene.

C.I.G.O. CONTRIBUTO ADDIZIONALE A CARICO AZIENDE

L‘art. 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015 ha  previsto un contributo addizionale, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura progressiva considerando i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti anche in più periodi, ovvero:

a) 9% della i sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12% oltre 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15% oltre 104 settimane in un quinquennio mobile.

La circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro precisa i casi particolari nei quali non è dovuto tale contributo.

C.I.G.O. CONTRIBUZIONE AI FINI PENSIONISTICI

I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

C.I.G.O. ANTICIPAZIONE E RECUPERO DELL’INDENNITA’

L’art. 7 del Decreto Legislativo n. 148/2015 dispone l’anticipazione dell’indennità ai lavoratori interessati da parte del datore di lavoro al termine di ogni periodo di paga.

Il recupero delle somme anticipate va effettuato dal datore di lavoro tramite compensazione sui contributi dovuti entro 6 mesi dal termine dell’ultimo periodo di paga interessato dall’integrazione o, se pervenuta in data successiva, entro 6 mesi dalla data di concessione della relativa autorizzazione.

C.I.G.O. NUMERO MASSIMO DI SETTIMANE DI FRUIZIONE

Si può richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per periodi non superiori a 13 settimane consecutive, prorogabili più volte nei limiti di:

  • 52 settimane in un biennio mobile se i periodi non sono consecutivi;
  • 52 settimane consecutive, con possibilità di un nuovo intervento solo dopo ulteriori 52 settimane di normale attività lavorativa.

In base all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 148/2015 i suddetti limiti non vanno osservati se ricorre il caso di  interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili e se l’impresa non rientra nei settori edile o lapideo.

La circolare INPS n. 58 del 2009 ha disposto che, per le settimane parzialmente lavorate, vanno computate le singole giornate di assenza per determinare il numero di settimane interessate dalla Cassa Integrazione Guadagni.

A titolo di esempio, in caso di assenza dal lavoro per uno solo dei 5 giorni lavorativi previsti settimanalmente e supponendo che questa situazione si protragga per 5  settimane, si intenderà fruita una sola settimana per calcolare il periodo massimo spettante annualmente.

C.I.G.O. LIMITE AL NUMERO DI ORE FRUIBILI

Nel biennio mobile, sempre nei limiti di durata previsti, il numero di ore fruibili non può comunque eccedere un terzo delle ore lavorabili dalla media dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, considerando per il relativo calcolo i lavoratori in forza nel semestre precedente la domanda di Cassa Integrazione Guadagni.

RICORSO ALLA C.I.G. ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Il suddetto limite è elevato a 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per le imprese di cui all'art. 10, comma 1, lett. n) e o), D.Lgs. n. 148/2015.

Tale limite si deve intendere per ciascuna unità produttiva e, deve comprendere eventuali periodi di trattamento per “contratto di solidarietà”, in misura del 50% metà per i primi 24 mesi e del 100% per la parte eccedente.

C.I.G.O. OBBLIGO DELLA CONSULTAZIONE SINDACALE

L’art. 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 prevede l’obbligo della preventiva richiesta di consultazione sindacale per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.  

La richiesta va inviata, da parte dell’azienda, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e deve riportare le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

Entro i 25 giorni successivi, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti, su richiesta di una delle parti va effettuato un esame congiunto della situazione.

Qualora la richiesta preventiva di consultazione sindacale non sia possibile a causa di eventi non prevedibili, l'impresa deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati.

Se la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro risulta superiore a 16 ore settimanali, entro i 3 giorni successivi, su richiesta di una delle parti interessate, va effettuato un esame congiunto della situazione e tale procedura deve esaurirsi entro 5 giorni decorrenti dalla data di richiesta.

Nel caso di imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le procedure di informazione e consultazione sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

C.I.G.O. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL’INPS

La domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria va presentata all’INPS per via telematica entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa. 

Ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo n. 148/2015, in  caso di inosservanza del suddetto termine, il trattamento di integrazione salariale decorre da una settimana prima rispetto alla data di presentazione della domanda.

Ai lavoratori, in caso di perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, va corrisposta dall’azienda una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

C.I.G.O. PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS

In base all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 148/2015, su richiesta dell’azienda che si trovasse in serie e documentate difficoltà finanziarie, l’INPS  può autorizzare il pagamento diretto aI lavoratori dell’indennità spettante, compreso l’eventuale assegno per il nucleo familiare.

C.I.G.O. RICORSO AVVERSO IL RIGETTO DELLA DOMANDA

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo n. 148/2015, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS circa il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale, è ammesso ricorso al comitato di cui all'art. 25 della legge n. 88/1989.

C.I.G.O. FESTIVITA’ E SOSPENSIONE DAL LAVORO

Il pagamento delle festività è a carico dell’azienda nelle prime 2 settimane di sospensione dal lavoro, a carico dell’INPS nelle settimane successive.

In base al messaggio INPS n. 13552 del 12/06/2009 per i lavoratori non pagati con stipendio fisso mensile ma in base alle ore lavorate, le festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno sono comunque a carico dell’azienda. 

C.I.G.O. E PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Riferendosi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, le due sentenze della Cassazione n. 11569/1997 e n. 1289/1997 hanno sancito che il periodo di preavviso per licenziamento può decorrere durante la fruizione della Cassa Integrazione.