L’art. 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 prevede l’obbligo della preventiva richiesta di consultazione sindacale per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
La richiesta va inviata, da parte dell’azienda, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e deve riportare le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Entro i 25 giorni successivi, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti, su richiesta di una delle parti va effettuato un esame congiunto della situazione.
Qualora la richiesta preventiva di consultazione sindacale non sia possibile a causa di eventi non prevedibili, l'impresa deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati.
Se la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro risulta superiore a 16 ore settimanali, entro i 3 giorni successivi, su richiesta di una delle parti interessate, va effettuato un esame congiunto della situazione e tale procedura deve esaurirsi entro 5 giorni decorrenti dalla data di richiesta.
Nel caso di imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le procedure di informazione e consultazione sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.