Nel settore privato le ferie non fruite entro il periodo previsto non si azzerano ma rimangono a credito del lavoratore e gli saranno pagate al momento della cessazione del rapporto.
Tale tesi è stata confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21028/2012, che ha affrontato il caso di un ferroviere che non aveva potuto fruire delle ferie a causa di un lungo periodo di unabilità dovuto ad infortunio sul lavoro.
Su richiesta del lavoratore, che è bene sia fatta per iscritto, è possibile retribuire le ferie maturate e non godute, semprechè risultino eccedenti rispetto al periodo di 4 settimane annue di riposo obbligatorio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2000/2017, ha sancito che l'idennizzo per ferie non fruite non va riconosciuto al dirigente "apicale", ovvero al dirigente al quale sia stato effettivamente riconosciuto il potere di stabilire autonomamente il relativo periodo di riposo, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro.