Permessi per gravi motivi | LAVORO IN SINTESI
Home » Permessi per gravi motivi

Permessi per gravi motivi

Ultimo aggiornamento 24/07/2009

SITUAZIONI PREVISTE

Come disposto dall'articolo 4 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, spettano al lavoratore permessi in caso di decesso o di grave infermità:

  • del coniuge, anche se legalmente separato,
  • di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente,
  • di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica.

PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO

Sono parenti entro il secondo grado, per i quali non occorre il requisito della convivenza, i genitori, i nonni, i figli, i loro figli (nipoti di 2° grado), i fratelli e le sorelle.

ALTRI PARENTI

Occorre il requisito della convivenza per gli altri parenti, quali i bisnonni, i bisnipoti, i figli dei fratelli e sorelle (nipoti di 3° grado),  i pronipoti, gli zii, i cugini e i loro figli, i prozii, i cugini dei genitori e i loro figli.

ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA ANAGRAFICA

Se conviventi, fanno parte della famiglia anagrafica anche i parenti del coniuge e le persone che hanno con il lavoratore un vincolo di adozione.
I Contratti Collettivi possono estendere la famiglia anagrafica ad altre persone, come ad esempio il C.C.N.L. del settore Terziario che prevede il convivente "purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica".

MISURA DEI PERMESSI

Per ogni evento spettano tre giorni lavorativi di permesso, quindi escludendo dal computo i giorni festivi o di riposo infrasettimanale.
In caso di più eventi riguardanti lo stesso lavoratore, i permessi spettano nel limite massimo di tre giorni all’anno. 

LIMITI DI TEMPO PER LA FRUIZIONE

Come confermato dal Decreto Ministeriale n. 278 del 2000, i permessi vanno fruiti entro i sette giorni dal decesso, dall’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

RETRIBUZIONE CORRISPONDENTE

La retribuzione corrispondente è a carico del datore di lavoro, non essendo previsto l’intervento dell’INPS o di altri Enti.

DOCUMENTAZIONE

Il datore di lavoro ha il diritto di esigere la documentazione che attesti, per la persona colpita, sia il decesso o la grave infermità, sia il suo vincolo di parentela con il lavoratore o l’appartenenza alla sua famiglia anagrafica. 

LUTTO FAMILIARE DURANTE LE FERIE

La sentenza del 23 aprile 2003 del tribunale di Milano, sezione lavoro, ha sancito che la fruizione delle ferie, analogamente a quanto previsto in caso di malattia, viene interrotta qualora intervenga un lutto familiare.

SIGNIFICATO DI GRAVE INFERMITA'

Con nota del 25/11/2008, il Ministero del Lavoro ha chiarito che rientrano nel concetto di grave infermità le patologie elencate nell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 278/2000, ovvero:

1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.