L’accertamento della invalidità del contratto a progetto e quindi il riconoscimento di un rapporto di lavoro dipendente, a seguito contestazione di un organo ispettivo o di denuncia del lavoratore, potevano avere conseguenze pesanti perché, oltre pagare le differenze contributive con relative sanzioni, si poteva essere obbligati a riconoscere differenze retributive per compensi inferiori ai minimi contrattuali, il Trattamento di Fine Rapporto, le ferie e i permessi maturati nonché la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il comma 23 della Legge 92/2012 stabiliva che la mancanza di uno specifico progetto avrebbe configurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, erano considerati rapporti di lavoro subordinato dalla data di costituzione del rapporto se l’attività del collaboratore veniva svolta con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che potevano essere individuate dai contratti collettivi.