Con sentenza n. 22127/2016, la Corte di Cassazione ha sancito la validità del licenziamento determinato da una mancanza del lavoratore protratta dopo la contestazione della stessa.
Nella fattispecie un lavoratore, ritenendosi “stressato, pressato e maltrattato” aveva comunicato la sua decisione di astenersi dal lavoro fino a quando non fosse cessato tale atteggiamento nei suoi confronti.
A fronte di un periodo minimo di 4 giorni di assenza ingiustificata, stabilito dal CCNL per dare luogo al licenziamento disciplinare, dopo 2 giorni di assenza il datore di lavoro aveva trasmesso la lettera di contestazione al lavoratore con l’invito a riprendere il servizio.
L’astensione dal lavoro era però proseguita, superando il suddetto limite di 4 giorni, per cui il datore di lavoro aveva proceduto al licenziamento, che la Cassazione ha ritenuto valido.