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Sentenza per rissa in azienda

CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro,
Sentenza n. 1718 del 27/01/2006
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 1998 C. M. conveniva in giudizio davanti al Pretore di Crotone l'INAIL chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla rendita da inabilita' permanente per infortunio sul lavoro occorsogli mentre, alla fine del proprio orario di servizio, nell'apprestarsi a timbrare il cartellino marca tempo nei locali dell'ASL n. 5 di Crotone presso l'ospedale S. Giovanni Di Dio, era intervenuto a sedare una lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza e certo M. C., rimanendo colpito in modo violento al braccio sinistro con residuati postumi permanenti di una paralisi al nervo radiale dopo una riportata frattura al braccio sinistro.
Il Tribunale di Crotone in composizione monocratica, subentrato al pretore adito, disposta consulenza tecnica, rigettava la domanda.
Con sentenza in data 28 febbraio/ 21 agosto 2002 la Corte di appello di Catanzaro rigettava l'appello del lavoratore osservando che l'intervento di C. M. per sedare una lite insorta tra altri non poteva essere collegata all'espletamento di un atto intrinseco alla prestazione di lavoro e non era stato imposto per necessita' dalle modalita' di esecuzione delle prestazioni lavorative dovute o da circostanze di tempo e di luogo che, prescindendo dalla volonta' del lavoratore, fossero comunque collegate all'attivita' lavorativa.
La corte di merito aggiungeva che la circostanza che l'intervento del lavoratore per sedare la lite fosse stato effettuato sul luogo e durante l'orario di lavoro non valeva a collegare l'infortunio ne direttamente ne indirettamente all'attivita' lavorativa e a trasformare quello che era stato un infortunio al lavoratore in un infortunio sul lavoro.
C.M. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro con due motivi.
L'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi tra loro connessi e da esaminare, percio', congiuntamente, il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Catanzaro con violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del DPR del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 593 c.p. nonche' dell'art. 2 della Costituzione [1] , nonche' con insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, fornendo una nozione restrittiva della nozione di occasione di lavoro, non aveva considerato che l'occasione di lavoro si realizza tutte le volte che lo svolgimento di una attivita' lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio e pertanto va riferita a ogni accadimento infortunistico che sia in concreto ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se configurabile anche al di fuori dell'attivita' lavorativa ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana.
Secondo il ricorrente per occasione di lavoro deve intendersi l'insieme di tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali e socio- economiche, in cui l'attivita' produttiva si svolge e nelle quali e' possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tal danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che esso dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del rischio elettivo.
Aggiunge, ancora, il ricorrente che la corte di merito aveva omesso di considerare i precedenti di questa Corte di legittimita', che in tema di infortunio in itinere aveva riconosciuto l'infortunio sul lavoro al lavoratore che presti soccorso a un automobilista infortunato e rimanga a sua volta ferito, mentre non aveva dato rilevanza alla circostanza che il lavoratore, ai sensi dell'art. 593 c.p., durante l'orario di lavoro aveva prestato soccorso a una persona ferita nel corso di tale colluttazione.
Infine il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorieta' della motivazione per il fatto che aveva ritenuto che per l'indennizzabilita' dell'infortunio sul lavoro oltre il nesso topografico- cronologico occorresse quello eziologico, quanto meno in via mediata o indiretta e, tuttavia, aveva omesso di accertare, nel caso concreto, tale nesso.
Il ricorso e' infondato.
Ai sensi dell'art. 2 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 l'occasione di lavoro comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l'attivita' produttiva si svolge e nelle quali e' imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto all'attivita' lavorativa (v. pronuncia di questa Corte n. 12652 del 17 dicembre 1998).
Perche' si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del cit. art. 2, pero', non e' sufficiente che l'attivita' lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendente dall'attivita' lavorativa svolta, bensi' occorre che essa abbia determinato un rischio specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell'attivita' lavorativa svolta e /o dall'apparato produttivo dell'azienda, ovvero da un rischio aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l'attivita' lavorativa dell'assicurato, si pone, tuttavia, in ragione di necessario collegamento eziologico con l'attivita' lavorativa del medesimo (es. : infortunio in itinere).
In ogni caso, pero', viene meno l'indennizzabilita' dell'infortunio nell'ipotesi del cd rischio elettivo e cioe' del rischio che sia collegato ad una scelta arbitraria del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento dell'attivita' lavorativa (v. pronunce di questa Corte n. 6269 del 1 sett. 1997; n. 7918 del 23 agosto 1997; n. 12325 del 18 agosto 2000).
Nella specie l'infortunio occorso a C. M., pur essendo collegato topograficamente e temporalmente all'attivita' lavorativa, era derivato da una scelta arbitraria del lavoratore, non giustificata ne dai doveri imposti dall'art. 593 c.p., riferiti a un dovere di soccorso o di collaborazione con le forze dell'ordine rispetto a fatti gia' avvenuto e non in corso di svolgimento, ne a doveri di solidarieta' costituzionalmente previsti, prospettandosi, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere a una colluttazione tra due soggetti la possibilita' che egli possa essere incriminato per rissa ai sensi dell'art. 588 c.p..
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.p. nel testo risultante dopo la sentenza della Corte Cost. n. 134 del 13 apr. 1994, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del presente giudizio.
Roma, 30 sett. 2005.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2006.