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Reg.Ce 883/2004

CE regolamento Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 166).
N.B.: Il presente regolamento è stato modificato da:
 
IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
 
Vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti 1;
Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo;
Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato
Considerando quanto segue:
- le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s'iscrivono nell'ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d'occupazione;
- il Trattato non prevede, per l'adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308;
- è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento;
- è necessario, nell'ambito di un tale coordinamento, garantire all'interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali;
- lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione da parte delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso l'ambito di applicazione può richiedere una protezione analoga, per quanto concerne la loro applicazione, a quella offerta ai sensi del presente regolamento. Quale primo passo, occorrerebbe valutare l'esperienza degli Stati membri che hanno notificato tali regimi;
- in ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro ambito d'applicazione "ratione personae", è preferibile stabilire il principio secondo cui il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonchè ai loro familiari e superstiti;
- il principio generale della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri;
- in varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali;
- tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione è applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell'applicazione del principio della totalizzazione dei periodi;
- l'assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente nè rendere la sua legislazione applicabile;
- alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinchè il principio dell'assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo;
- le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all'interno della Comunità, nonchè ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d'acquisizione;
- questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell'apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonchè mediante l'erogazione delle prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento;
- è necessario assoggettare le persone che si spostano all'interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare;
- all'interno della Comunità non c'è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell'interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l'ambiente economico e sociale dell'interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza;
- allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, è opportuno stabilire come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma;
- è necessario derogare a detta norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità;
- in alcuni casi, possono beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità assimilate sia la madre che il padre e dato che, in quest'ultimo caso, tali prestazioni sono diverse dalle prestazioni parentali e possono essere assimilate a quelle di maternità "strictu sensu" in quanto sono erogate durante i primi mesi di vita del neonato, è opportuna una regolamentazione congiunta delle prestazioni di maternità e paternità assimilate;
- nel campo delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, occorrerebbe garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone assicurate, nonchè dei loro familiari, che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente;
- le disposizioni in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate sono state elaborate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Le disposizioni in materia di autorizzazione preventiva sono state migliorate, tenendo conto delle pertinenti decisioni della Corte di giustizia;
- la posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell'assicurazione malattia adattate a questa situazione;
- in vista delle differenze tra i diversi sistemi nazionali, è opportuno che gli Stati membri prevedano, se possibile, la prestazione di cure mediche per i familiari dei lavoratori frontalieri nello Stato membro in cui questi ultimi esercitano la loro attività;
- occorre prevedere disposizioni specifiche che disciplinino il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia in natura e delle prestazioni di malattia in denaro dello stesso tipo di quelle oggetto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-215/99, Jauch, e C-160/96, Molenaar, semprechè le diverse prestazioni coprano lo stesso rischio;
- in materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occorrerebbe disciplinare la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente allo scopo di garantirne la protezione;
- occorrerebbe, in materia di prestazioni d'invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell'invalidità e in caso d'aggravamento della stessa;
- è necessario elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti qualora l'interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri;
- è necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto;
- per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un'applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l'applicazione di tali clausole;
- come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non è competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in Stati membri diversi tramite la riduzione dell'importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale;
- secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione;
- per promuovere la mobilità dei lavoratori, è particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un'occupazione nei vari Stati membri. E' pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d'assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri;
- è necessario includere i regimi legali di prepensionamento nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantendo così la parità di trattamento e la possibilità di esportare le prestazioni di prepensionamento, come pure la liquidazione delle prestazioni familiari e le cure mediche agli interessati, in base alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, è opportuno, dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri, escludere la regola della totalizzazione dei periodi;
- tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, oggetto queste ultime delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e nella causa C-275/96 Kuusijärvi, occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni;
- allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, è opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari;
- gli anticipi degli assegni alimentari sono anticipi recuperabili, intesi a compensare l'incapacità di un genitore ad adempiere al proprio obbligo giuridico di mantenere la sua prole, che è un obbligo derivante dal diritto di famiglia. Pertanto, tali anticipi non dovrebbero essere considerati una prestazione direttamente derivante dal sostegno della collettività a favore delle famiglie. Date queste peculiarità, a siffatti assegni alimentari non si dovrebbero applicare le norme di coordinamento;
- come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il Capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo e elencate nell'Allegato X del presente regolamento;
- è necessario istituire una Commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno Stato membro, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere ulteriormente la collaborazione fra gli Stati membri;
- lo sviluppo e l'impiego di servizi informatici per lo scambio di informazioni richiedono l'istituzione, sotto l'egida della Commissione amministrativa, di una Commissione tecnica avente responsabilità specifiche nel settore dell'elaborazione elettronica dei dati;
- l'impiego di servizi informatici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l'accettazione di documenti scambiati o trasmessi con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli cartacei. Tali scambi si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all'elaborazione elettronica e alla libera circolazione di dati di carattere personale;
- è necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l'applicazione delle norme di coordinamento;
- conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede l'estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i cittadini dell'Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla residenza, una deroga speciale mediante l'inserimento, nell'Allegato XI, di un testo riguardante la "DANIMARCA", limitata al diritto a una pensione sociale esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non attive, alla quale è stato esteso il presente regolamento, è stata giudicata adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni;
- conformemente al principio della parità di trattamento, è considerata adeguata, date le specificità della legislazione finlandese in materia di sicurezza sociale, una speciale deroga, mediante l'inserimento, nell'Allegato XI, di un testo riguardante la "FINLANDIA", limitata alle pensioni nazionali basate sulla residenza, il cui obiettivo è di garantire che l'importo della pensione nazionale non sia inferiore all'importo della pensione nazionale calcolata come se i periodi di assicurazione maturati in qualsiasi altro Stato membro fossero maturati in Finlandia;
- è necessario introdurre un nuovo regolamento che abroghi il regolamento (CEE) n. 1408/71
- poichè lo scopo dell'azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l'effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo;
 
Hanno adottato il presente regolamento:
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
(Definizioni)
 
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "attività subordinata", qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
b) "attività autonoma", qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
c) "persona assicurata", in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;
d) "pubblico dipendente", la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;
e) "regime speciale per pubblici dipendenti", qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;
f) "lavoratore frontaliero", qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;
g) "rifugiato", ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
h) "apolide", ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
i) "familiare":
i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;
ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, Capitolo 1 in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;
- se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;
- qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1) e 2), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;
j) "residenza", il luogo in cui una persona risiede abitualmente;
k) "dimora", la residenza temporanea;
l) "legislazione", in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito d'applicazione purchè lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al Presidente del Parlamento europeo e al Presidente del Consiglio dell'Unione europea. Tale dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
m) "autorità competente", per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;
n) "Commissione amministrativa" la Commissione di cui all'articolo 71;
o) "regolamento di applicazione", il regolamento di cui all'articolo 89;
p) "istituzione", per ciascuno Stato membro, l'Organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
q) "istituzione competente":
i) l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,
ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;
iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'Organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
r) "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora", rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
s) "Stato membro competente", lo Stato membro in cui si trova l'istituzione competente;
t) "periodo di assicurazione", i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonchè tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
u) "periodo di occupazione" o "periodi di attività lavorativa autonoma", i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonchè tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;
v) "periodo di residenza", i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;
w) "pensione", non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonchè, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
x) "prestazione di pensionamento anticipato":
tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una "prestazione anticipata di vecchiaia" designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;
y) "assegno in caso di morte", ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);
z) "prestazione familiare", tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'Allegato I.
 
(Ambito d'applicazione "ratione personae")
 
1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonchè ai loro familiari e superstiti.
2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.
 
(Ambito d'applicazione "ratione materiae")
 
1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia;
b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
c) le prestazioni d'invalidità;
d) le prestazioni di vecchiaia;
e) le prestazioni per i superstiti;
f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
g) gli assegni in caso di morte;
h) le prestazioni di disoccupazione;
i) le prestazioni di pensionamento anticipato;
j) le prestazioni familiari.
2. Fatte salve le disposizioni dell'Allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonchè ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.
3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.
4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.
5. Il presente regolamento non si applica nè all'assistenza sociale e medica, nè ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.
 
(Parità di trattamento)
 
Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
 
(Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti)
 
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:
a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;
b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.
 
(Totalizzazione dei periodi)
 
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:
- l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
- l'ammissione al beneficio di una legislazione, o
- l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione della medesima;
al maturare di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.
 
(Abolizione delle clausole di residenza)
 
Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice.
 
(Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento)
 
1. Nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante, continuano ad applicarsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinchè rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell'Allegato II. Se per ragioni obiettive non è possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene specificato.
2. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo conto del suo spirito.
 
(Dichiarazioni degli Stati membri sull'ambito
di applicazione del presente regolamento)
 
1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione delle Comunità europee le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all'articolo 58, nonchè le eventuali future modifiche sostanziali. In tali notifiche è indicata la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, per le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera l), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri.
2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
 
(Divieto di cumulo delle prestazioni)
 
Il presente regolamento non conferisce nè mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
 
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
 
(Norme generali)
 
1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità nè alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, nè alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:
a) una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
b) un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui egli dipende;
c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell'articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;
d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;
e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a)a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest'ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.
 
(Norme particolari)
 
1. La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.
 
(Esercizio di attività in due o più Stati membri)
 
1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri è soggetta:
a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; oppure
b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività lavorativa autonoma in vari Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un'attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un'attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende.
5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.
 
(Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata)
 
1. Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.
2. Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l'interessato sia soggetto ad un'assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.
3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purchè sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.
4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, l'assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell'articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione del primo Stato membro sulla base di un'attività subordinata o autonoma.
 
(Gli agenti ausiliari delle Comunità europee)
 
Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d'opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d'entrata in servizio.
 
(Eccezioni agli articoli da 11 a 15)
 
1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli Organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.
2. Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.
 
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI
LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE
 
Capitolo 1
PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITA'
E DI PATERNITA' ASSIMILATE
 
Sezione 1
PERSONE ASSICURATE E LORO FAMILIARI,
AD ECCEZIONE DI PENSIONATI E LORO FAMILIARI
 
(Residenza in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente)
 
La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.
 
(Dimora nello Stato membro competente qualora
il luogo di residenza sia in un altro Stato membro -
Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri)
 
1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo 17 beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato membro competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato membro.
2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente, a meno che detto Stato membro figuri nell'Allegato III. In tal caso, i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente alle condizioni stabilite dall'articolo 19, paragrafo 1.
 
(Dimora al di fuori dello Stato membro competente)
 
1. Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.
2. La Commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.
 
(Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura -
Autorizzazione a ricevere cure adeguate
al di fuori dello Stato membro di residenza)
 
1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.
2. La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l'interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.
4. Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato membro ha optato per il rimborso in base a importi fissi, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.
 
(Prestazioni in denaro)
 
1. La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.
2. L'istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.
3. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri.
 
(Richiedenti di pensione)
 
1. La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato membro competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, purchè il richiedente una pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di residenza spetta anche ai familiari del richiedente una pensione.
2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato membro che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da 23 a 25.
 
Sezione 2
PENSIONATI E LORO FAMILIARI