Il comma 9 dell’articolo 1 della Legge 92/2012 ha previsto, dal 18/07/2012, la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato non legato ad alcuna situazione di necessità, a condizione che, tra datore di lavoro e lavoratore, non sia intercorso in precedenza un altro rapporto di lavoro subordinato, anche sottoforma di somministrazione.
Tale rapporto può essere instaurato per un periodo non superiore a 12 mesi e, se instaurato per un periodo inferiore a 12 mesi, è prorogabile per il periodo mancante secondo le modifiche apportate dalla Legge 99/2013.
La contrattazione collettiva può prevedere ulteriori casi di applicazione del contratto a termine senza obbligo di motivazione, comunque nel limite del 6% dei lavoratori in forza nell’azienda e in situazioni di:
- avvio di una nuova attività
- lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
- fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.