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BONUS FISCALE D.L. 66/2014

LAVORATORI BENEFICIARI DEL BONUS

L’art. 1 del  Decreto Legge n. 66/2014 ha previsto un bonus fiscale in favore di lavoratori dipendenti nonché, tenuto conto dell’art. 50 del T.U.I.R., in favore di:

  • lavoratori soci delle cooperative;
  • lavoratori dipendenti percipienti indennità e compensi a carico di terzi;
  • stagisti, percipienti borse di studio, premi o sussidi per finalità di studio o addestramento professionale;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • sacerdoti;
  • percipienti di prestazioni pensionistiche di cui al Dlgs. 124/1993;
  • lavoratori socialmente utili.  

ENTITA’ DEL BONUS FISCALE

Il Decreto Legge n. 66/2014 ha previsto il suddetto bonus fiscale a copertura dell’intero anno 2014, da proporzionare quindi in caso di durata del rapporto di lavoro inferiore a 365 giorni, e ne ha fissato la misura in:

  • euro 640 se il reddito annuo del lavoratore, di qualsiasi natura con eccezione del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non supera il limite di euro 24.000;
  • un importo gradualmente inferiore ad euro 640 per un reddito annuo superiore ad euro 24.000, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito annuo pari ad euro 26.000.

Il bonus, comunque, non spetta se il reddito è in misura tale per cui la sola detrazione per spese di produzione azzera completamente l’importo lordo dell’Irpef.

Il lavoratore che ritiene di avere redditi, al di fuori di quello percepito in busta paga, in misura tale da azzerare o diminuire l’entità del bonus, deve chiedere al datore di lavoro di tenerne conto.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BONUS

Tenuto conto della data di emanazione del Decreto, il bonus va erogato a decorrere dal 1 maggio 2014 in misura di 1/8 di quanto spettante annualmente (euro 80 mensili qualora spettasse l’intera misura di euro 640).

In caso di rapporto a tempo determinato con scadenza anteriore al 31/12/2014, l’importo mensile del bonus va calcolato tenendo in considerazione il minor periodo di rateizzazione.

MODALITA’ DI RECUPERO DEL BONUS IN F24

Il bonus va recuperato indicando nel modello F24, con il codice tributo 1655 e nella colonna delle somme a credito, l’importo anticipato fino a concorrenza sia delle ritenute fiscali sia dei contributi previdenziali dovuti.

CONFERMA DEL BONUS OLTRE L'ANNO 2014

Il bonus in questione, nella stessa misura, è stato confermato anche per gli anni successivi al 2014.