Tutele reale e obbligatoria | LAVORO IN SINTESI
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Tutele reale e obbligatoria

AZIENDE CON MENO DI 16 DIPENDENTI

L'articolo 2 della Legge n. 108 del 1990 dispone che, se viene appurata la mancanza di giusta causa o giustificato motivo e il datore di lavoro non occupa più di 15 dipendenti, egli non è tenuto a riassumere il lavoratore licenziato, ma gli deve corrispondere una indennità di importo compreso tra 2,5 e 6 mensilità di retribuzione (tutela obbligatoria).

In aggiunta, se non ha rispettato il periodo di preavviso contrattuale, deve pagargli l’indennità sostitutiva.

Quanto sopra a condizione che il licenziamento non sia discriminatorio, ovvero intimato nel periodo di tutela in caso di matrimonio, maternità, paternità oppure per motivi religiosi, politici, sindacali, razziali, orientamento sessuale o determinato da un motivo illecito.

AZIENDE CON OLTRE 15 DIPENDENTI

Il comma 42 dell’art. 1 della Legge 92/2012 prevede, per le aziende che occupano più di 15 lavoratori 4 tipi diversi di tutela dal licenziamento, ovvero: 

  • tutela reale forte;
  • tutela reale debole;
  • tutela obbligatoria forte;
  • tutela obbligatoria debole.

COMPUTO DEI DIPENDENTI

Per stabilire se è stato superato o meno il limite dei 15 dipendenti, i lavoratori a tempo parziale vanno considerati in proporzione all’orario pattuito, mentre non vanno considerati i lavoratori in situazioni particolari, tra le quali:

  • con qualifica di apprendista;
  • assunti in sostituzione di dipendenti assenti;assunti per esigenze stagionali;
  • coniuge del datore di lavoro o parenti entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

 La circolare n. 4/2005 del Ministero del Lavoro ha chiarito che i lavoratori con contratto di lavoro intermittente (cosiddetto " a chiamata") vanno conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto in ciascun semestre.

AZIENDE CON PIU’ SEDI OPERATIVE

Si applica la tutela obbligatoria per le aziende che, pur occupando complessivamente più di 15 dipendenti,:

  1. nel Comune interessato non occupano più di 15 dipendenti considerando tutte le unità produttive;
  2. in totale, su tutto il territorio nazionale, non  occupano più di 60 dipendenti;
  3. hanno organizzato l’unità interessata in modo da essere funzionalmente autonoma, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

In questo caso, tuttavia, l'indennità per mancanza di giusta causa o giustificato motivo può essere elevata: 

  • fino a 10 mensilità per il lavoratore con oltre 10 anni di anzianità di servizio;
  • fino a 14 mensilità per il lavoratore con oltre 20 anni di anzianità di servizio.

TUTELA REALE FORTE

La tutela reale forte consiste nella reintegrazione al lavoro con risarcimento pieno del danno subito e si applica, indipendentemente dal numero dei dipendenti, quando il licenziamento è discriminatorio (intimato nel periodo di tutela in caso di matrimonio, maternità, paternità oppure per motivi religiosi, politici, sindacali, razziali, orientamento sessuale o determinato da un motivo illecito) oppure è stato comunicato solo verbalmente.

TUTELA REALE DEBOLE

La tutela reale debole consiste nella reintegrazione al lavoro con indennizzo non superiore a 12 mensilità e si applica quando il licenziamento è: 

  • intimato per un motivo economico basato su un fatto manifestamente insussistente;
  • intimato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore che tuttavia non viene ritenuta incompatibile con il rapporto di lavoro;
  • intimato prima della scadenza del periodo di comporto in caso di malattia o infortunio;
  • collettivo, ma in violazione dei criteri di scelta dei lavoratori interessati previsti dall’art. 5 della Legge 223/1991. 

OBBLIGHI DEL DIPENDENTE REINTEGRATO AL LAVORO

Entro 30 giorni dalla comunicazione di deposito della sentenza o, se precedente, dall’invito del datore di lavoro, il lavoratore deve riprendere servizio o, in alternativa, chiedere un indennizzo pari a 15 mensilità di retribuzione, sulla quale non sono dovuti i contributi previdenziali.

OBBLIGO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il comma 40 dell’art. 1 della Legge 92/2012 stabilisce per il datore di lavoro che occupa un numero di dipendenti superiore a 15 l’obbligo di esperire un tentativo di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro prima di intimare un licenziamento determinato da ragioni economiche, ovvero riguardanti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

In caso di mancato accordo presso la Direzione Territoriale del Lavoro oppure nel caso questa non abbia convocato le parti entro 7 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, costui può procedere al licenziamento.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 18273/2012 ha chiarito che i 5 giorni utili per la comunicazione obbligatoria di cessazione rapporto al Centro per l’Impiego decorrono dalla data in cui la procedura per il tentativo di conciliazione si è conclusa, anche se con effetto retroattivo, qualora tale data fosse successiva a quella di licenziamento. 

La circolare del Ministero del Lavoro del 22 aprile 2013 ha inoltre precisato che la procedura non va applicata nei casi di licenziamento:

  • durante il periodo di prova;
  • riguardante dirigenti di azienda;
  • a seguito superamento del periodo di comporto;
  • al termine del periodo di apprendistato.