Il comma 6 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 198/2006 dispone il divieto di licenziamento della lavoratrice dopo la richiesta di pubblicazioni del matrimonio e fino ad un anno dalla sua celebrazione, salvo i casi di:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Nel caso di riconoscimento della nullità del licenziamento, deve essere riconosciuta alla lavoratrice la retribuzione non percepita fino alla sua riammissione in servizio.
La sentenza n. 17845/2011 della Corte di Cassazione ha precisato che il divieto di licenziamento opera dalla pubblicazione delle nozze in Comune, indipendentemente dal fatto che la lavoratrice ne abbia messo a conoscenza il datore di lavoro.
La stessa sentenza ha ricordato che, al contrario, il licenziamento è valido se intimato prima della pubblicazione delle nozze, anche se la pubblicazione dovesse avvenire durante il relativo periodo di preavviso.