DECRETOLEGGE
Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonchè proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile (G.U. 31 dicembre 1979, n. 355), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 (G.U. 29 febbraio 1980, n. 59).
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le prestazioni sanitarie ed economiche dal 1º gennaio 1980, nonchè di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1º giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana
Il seguente decreto:
A decorrere dal 1º gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio (1).
Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogati nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili (1).
Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.
Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa (1).
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni (1).
Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria (1).
Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati (2).
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.
Chiunque compia atti preordinati a procurare a sè o ad altri le prestazioni economiche per malattia o per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l'infrazione.
Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con un'ammenda (3) di L. 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione (4).
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.
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(1) comma così sostituito dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33
(3) Ora sanzione amministrativa (cfr. art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689)
(4) Comma modificato dall'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33
A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica "on line", secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo (1).
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto (1).
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l'avvio della nuova procedura di trasmissione telematica "on line" della certificazione di malattia all'INPS e di inoltro dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti dal 1º e dal 2º comma del presente articolo (1).
Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all'articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell'attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia o di maternità (2).
Qualora l'evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell'attestazione di cui al primo comma (2).
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N.B.: Con sentenza n. 1143, del 29 dicembre 1988, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito.
(1) Per effetto dell'art. 1, comma 149, L. 30 dicembre 2004, n. 311, gli attuali commi primo, secondo e terzo sostituiscono gli originari commi primo e secondo, quest'ultimo in precedenza sostituito, con effetto dal 15 marzo 1980, dall'art. 15, comma 1, L. 23 aprile 1981, n. 155.
(2) L'art. 15, 2º comma, L. 23 aprile 1981, n. 155, ha sostituito l'originario ultimo comma con i due ora vigenti.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1º gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l'anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio:
a) artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Dalla data predetta è attribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalità di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni;
b) liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso, tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a L. 125.000 annue (1);
c) dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi di assistenza sanitaria, ancorchè non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè altri dirigenti non assistiti da enti, casse o fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della predetta legge;
d) dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori della assicurazione contro le malattie nella misura comunque determinata per l'anno 1979;
e) sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l'anno 1979.
Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera b) del primo comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi degli enti, fondi e casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.
Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979.
A decorrere dal 1º gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall'INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell'80 per cento dei contributi di competenza per l'assistenza sanitaria iscritti nell'anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.
Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all'apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull'apposito conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato "Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma per l'edilizia residenziale - legge n. 457 del 1978".
Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 69 della legge stessa.
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(1) Per l'interpretazione autentica di tale lettera vd. art. 14, comma 1, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
Per il 1980 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verserà al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è elevato a tre anni.
La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell'ente pubblico datore di lavoro.
(1).
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(1) Comma soppresso in sede di conversione.
In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1º gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonchè dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.
Ferme restando le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell'assistenza di cui al primo comma (1).
Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità (1).
Con il provvedimento previsto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonchè le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma (1).
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell'articolo 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonchè, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell'attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (2).
Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato articolo 37 le regioni continuano ad assicurare l'assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni (2).
Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l'attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale.
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalità richiamate al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.
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(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 1º luglio 1980, n. 285.
Dal 1º gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dell'art. 52 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino all'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che già esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80, L. 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 18, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilità emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 4, n. 7 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474.
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N.B.: Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
Le spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli enti stessi per l'anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione, senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla "Assistenza sanitaria" istituita con il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.
Entro il 30 aprile 1980 le regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, l'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l'integrale finanziamento con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse attribuita.
Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle province e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l'assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previste tra le partite di giro e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
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N.B.: Articolo modificato dalla legge di conversione e, successivamente, abrogato dall'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119.
Dal 1º gennaio 1981, le u