Nel caso dei contratti di solidarietà espansivi, per ogni lavoratore assunto, l'azienda ha diritto ad un contributo commisurato alle seguenti aliquote della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento:
- 15% per i primi 12 mesi,
- 10% per i 12 mesi successivi
- 5% per ulteriori 12 mesi.
La risposta all'interpello n. 42/2008 del Ministero del Lavoro ha precisato che la retribuzione in questione, oltre che dal minimo contrattuale e dall’indennità di contingenza, è formata dall’eventuale Elemento Distinto dalla Retribuzione, dagli scatti di anzianità e va calcolata anche per le mensilità aggiuntive.
L’articolo 2 del Decreto Legge n. 726/1984, inoltre, dispone che, in caso di assunzione di lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, per i primi tre anni dall'assunzione e comunque non oltre il compimento del 29º anno di età del lavoratore, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella stabilita per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.
Per tali lavoratori, se l’assunzione è effettuata da imprese aventi diritto agli sgravi per il Mezzogiorno, alle stesse compete anche un contributo pari al 30% della retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento.