Contratto a tutele crescenti | LAVORO IN SINTESI
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Contratto a tutele crescenti

LAVORATORI CON CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

Il Decreto Legislativo n. 23/2015 ha sancito che si applica il contratto a tutele crescenti ai lavoratori con qualifica di quadro, impiegato o operaio assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi, nonché agli apprendisti o agli assunti a tempo determinato con rapporto trasformato a tempo indeterminato a decorrere da tale data.

Questa norma riguarda anche i dipendenti:

  •  da datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto;
  •  già in forza a tempo indeterminato, alla data del 6 marzo 2015, presso aziende che, non avendo il requisito occupazionale previsto per la tutela reale (otre 15 dipendenti) raggiungono successivamente tale requisito.

LICENZIAMENTO CON VIZIO DI FORMA O DI SOSTANZA

In caso di licenziamento non giustificato oppure intimato senza l’osservanza delle procedure previste si possono avere conseguenze indicate nell'allegato riepilogo.

ANOMALIE NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI (art. 10 del DLgs)

Nel caso di licenziamenti collettivi ai sensi ex legge 223/1991 si applica, con le stesse regole previste per  i licenziamenti individuali,:  

  • la reintegrazione in caso di intimazione del licenziamento senza la forma scritta;
  • l’indennizzo in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta.

REVOCA DEL LICENZIAMENTO (art. 5 del DLgs)

Qualora il datore di lavoro revochi il licenziamento entro 15 giorni dalla data in cui gli è stata comunicata la sua impugnazione, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, per cui egli sarà tenuto al pagamento della retribuzione maturata durante il periodo di inattività del lavoratore ma senza applicazione di sanzioni nei suoi confronti.

OFFERTA DI CONCILIAZIONE (art. 6 del DLgs)

Il datore di lavoro, al fine di evitare il giudizio e senza escludere la possibilità di addivenire ad un’altra modalità di conciliazione, può offrire al lavoratore licenziato, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un  importo pari ad 1 mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio, con  un minimo di 3 ed un massimo di 27 mensilità (come previsto dal Decreto Legge n. 87/2018), mediante consegna di un assegno circolare.

Tale somma non costituisce imponibile né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.

Eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 

L’offerta può avvenire esclusivamente presso una delle sedi protette previste dagli artt. 2113, comma 4, del Codice Civile e 76 del Dlgs. 276/2003. 

L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

Con nota n. 3845/2015 il Ministero del Lavoro ha precisato l'ambito di applicazione della offerta dell'importo da parte del datore di lavoro ai fini della conciliazione e le modalità di comunicazione di tale offerta.  

CRITERI DI CALCOLO DELLE INDENNITA’ (artt. 7 e 8 del DLgs)

L’anzianità di servizio del lavoratore deve tenere conto dell’intero periodo di lavoro prestato nell’attività appaltata, nel caso egli fosse dipendente da una impresa subentrata ad un’altra nell’appalto.

Le indennità previste dalla norma e quantificate in base all’anzianità di servizio vanno proporzionate anche alle frazioni di anno, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

INAPPLICABILITA’ DELLA PROCEDURA “FORNERO” (art. 11 del DLgs)

Ai licenziamenti oggetto del DLgs n. 23/2015 non si applicano le regole procedurali previste dall’art. 1 della Legge 92/2012, riferendosi tali norme all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e alla qualificazione del rapporto di lavoro.