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Assunzioni e sgravi INPS

Ultimo aggiornamento 27/08/2022

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

In base al comma 1175 dell’art. 1 della Legge 296/2006, dal 01/07/2007 gli sgravi contributivi vengono riconosciuti solo se il datore di lavoro, oltre a rispettare la contrattazione collettiva, risulta avere i requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Rispondendo all'interpello n. 18/2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il mancato versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte del datore di lavoro non fa decadere il diritto allo sgravio contributivo, anche quando tale versamento sia previsto come obbligatorio dal Contratto Collettivo di Lavoro, non rientrando tale obbligo nella parte economica e normativa del Contratto.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI UNDER 30

Dal 01/01/2018 è possibile fruire di uno sgravio contributivo in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in essere, con esclusione della qualifica di dirigente, purché il lavoratore interessato non abbia un età superiore a 30 anni e:

- non sia mai stati assunto con contratto a tempo indeterminato;

 oppure

- sia già stato assunto con rapporto di apprendistato, risolto prima o al termine del periodo di formazione senza conferma del rapporto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, inoltre, nei 6 mesi precedenti non deve aver proceduto, per la stessa unità produttiva, a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi.

Lo sgravio consiste in una riduzione del 50% dei contributi a carico dell’azienda per 36 mesi, nel limite di un massimale di 3.000 euro annui, riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale.

Tale sgravio comunque decade, con obbligo di restituzione delle quote nel frattempo fruite, se nei primi 6 mesi di fruizione il datore di lavoro procede al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore stesso o di un altro lavoratore occupato nella stessa unità produttiva con la medesima qualifica.

Al contrario, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 36 mesi, un’altra azienda che dovesse assumere lo stesso lavoratore potrà fruire della parte residua dello sgravio fino alla scadenza prevista in origine e questo anche se, nel frattempo, il lavoratore dovesse aver compiuto 30 anni di età.

L’agevolazione è prevista anche in caso di conferma a tempo indeterminato di un apprendista in forza di età non superiore a 30 anni, tuttavia limitatamente a 12 mesi e con fruizione dal 13mo mese successivo alla trasformazione del rapporto, tenuto conto che nei primi 12 mesi il datore di lavoro ha già diritto ad una riduzione dei contributi.

SGRAVI CONTRIBUTIVI DAL 2013 (LEGGE FORNERO)

L’art. 4, commi 8 e 11, della Legge 92/2012 prevede uno sgravio del 50% in favore di aziende che assumono dal 01/01/2013 lavoratori in particolari situazioni di disagio e che determinano, con la loro assunzione, un incremento del numero di dipendenti in forza.

I lavoratori in questione sono, con riferimento alla data di assunzione,:

  • donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • donne residenti in aree svantaggiate, individuate da un apposito Decreto Ministeriale, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • uomini o donne di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. 

Lo stato di disoccupazione si acquisisce con il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’ANPAL, da convalidare presso il Centro per l’Impiego, mentre per “impiego regolarmente retribuito”, che, per i periodi sopra indicati, fa decadere il requisito di lavoratrici svantaggiate, si intende il lavoro prestato:

  • in qualità di  dipendente;
  • come lavoratrice autonoma con un reddito superiore ad euro 4.800 rapportati ad anno;
  • come collaboratrice coordinata e continuativa con un reddito superiore ad euro 8.000 rapportati ad anno.

 Lo sgravio riconosciuto in questi casi ammonta al 50% sia dei contributi INPS che dei premi INAIL, nei limiti di:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 18 mesi complessivi in caso di assunzione a tempo determinato, successivamente trasformata a tempo indeterminato.

Precisazioni al riguardo sono state fornite:

SOSTITUZIONE DIPENDENTI IN MATERNITA' O PATERNITA'

Le aziende che occupano meno di 20 dipendenti e che assumono lavoratori in sostituzione di dipendenti assenti per maternità, paternità e congedo parentale hanno diritto ad uno sgravio pari al 50% dei contributi a loro carico.
Come da circolare INPS n. 117/2000, nel computo dei dipendenti in forza vanno esclusi gli apprendisti e vanno considerati proporzionalmente al loro orario i lavoratori part-time.
Lo sgravio spetta anche in caso di due lavoratori assunti a tempo parziale in sostituzione di un unico dipendente a tempo pieno, purché complessivamente non venga superato l’orario che quest’ultimo osservava.
Rispondendo all'interpello n. 391/2005 il Ministero del Lavoro ha precisato che lo sgravio compete anche nel caso di assunzione di un lavoratore ad orario ridotto, tale da non coprire interamente l'orario della persona sostituita.
Il messaggio INPS n. 1382/2011 precisa che lo sgravio compete anche per l'eventuale periodo di affiancamento tra la lavoratrice in gravidanza e la persona che la sostituisce, purchè entro i termini previsti dalla Contrattazione Collettiva oppure se la lavoratrice ha optato per la flessibilità del periodo di congedo.
Il messaggio INPS N. 28/2001 ha precisato che anche l'assunzione in sostituzione di un'apprendista assente per maternità consente di fruire dello sgravio contributivo.
   

SGRAVI PER ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI NASPI

Come  precisato dalla circolare INPS n. 175/2013, le aziende che assumono a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno lavoratori aventi diritto al contributo NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), hanno diritto al recupero del 50% dell’importo che sarebbe spettato al lavoratore per il periodo successivo alla data di assunzione. L’articolo 24 del Decreto Legislativo 150/2015, ha ridotto il suddetto incentivo al 20%, la restante parte (30%) andrà devoluta dall'INPS all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro).

L’incentivo non deve comunque eccedere i limiti previsti dalla disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” e a tale scopo l’azienda dovrà rilasciare all’INPS una apposita dichiarazione.

SGRAVI PER ASSUNZIONE DI DISABILI

Come riportato nella circolare INPS n. 99/2016, sono previsti sgravi contributivi per l’assunzione o per la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine di lavoratori con determinati requisiti di disabilità, come da prospetto in allegato.

La circolare INPS distingue, ai fini dei requisiti necessari per fruire del beneficio, tra assunzioni obbligatorie previste dall’art. 3 della legge 68/1999 e assunzioni effettuate al di fuori di tale obbligo.

Per queste ultime, oltre alla regolarità contributiva, sono previsti altri requisiti, tra i quali l’incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine

Lo sgravio è cumulabile con altre riduzioni contributive in senso stretto (escludendo quindi incentivi di natura economica come ad esempio quello per l’assunzione di giovani genitori o quello per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASPI) ma nel limite del 100% del costo salariale, intendendosi per tale la retribuzione lorda e la contribuzione dovuta, comprendendo gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali.

L’incentivo è inoltre riconosciuto nei limiti delle risorse appositamente stanziate, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

DALLA CIGS SOSPESI PER ALMENO 3 MESI

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e con orario pieno lavoratori che, in forza presso aziende interessate da almeno 6 mesi dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, abbiano beneficiato per almeno 3 mesi del relativo trattamento, hanno diritto:
  • per i primi 12 mesi al pagamento dei contributi a loro carico nella misura del 10% prevista per gli apprendisti;
  • a ricevere dall’I.N.P.S. il 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di tempo previsto, ridotto di 3 mesi.
 
Per ottenere quest'ultimo importo va presentata all'I.N.P.S. una domanda redatta su modello 236/1, accompagnata da una dichiarazione del precedente datore di lavoro redatta su modello 236/2.

GUIDA INPS AGLI INCENTIVI (GIUGNO 2022)