L'art. 4 della Legge 92/2012, come riportato nella circolare INPS n. 40/2013, ha previsto la fruizione, da parte del lavoratore, entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e con diritto all'intera retribuzione, di un riposo obbligatorio di un giorno, aumentato strutturalmente dalla circolare INPS n. 1/2022 a 10 giorni anche non continuativi per gli eventi parto, adozione o affidamento, in aggiunta all’astensione dal lavoro per maternità da parte della madre e fruibile anche durante tale astensione.
Per questa tipologia di assenza:
- l’intera retribuzione è a carico dell’INPS, e, per usufruirne, come per la maternità non è necessaria una anzianità contributiva pregressa;
- è possibile la fruizione anche da parte del padre adottivo o affidatario;
- il numero delle giornate non varia in caso di parto plurimo.
Per esercitare tale diritto, il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo, almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Il lavoratore padre ha la possibilità di godere di un’ulteriore giornata di assenza: la giornata aggiuntiva, sempre retribuita al 100% da parte dell'INPS, è facoltativa, cioè fruibile in alternativa all’astensione della lavoratrice madre. Deve quindi essere defalcata dai giorni spettanti alla madre per il congedo di maternità obbligatorio.